Art. 10. Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997 1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni del presente decreto, nonche' quelle di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, cosi' come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresi', i benefici previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. I benefici gia' concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonche' con il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto. 3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.