Art. 10.
                 Misure per i territori interessati
                      dal sisma del maggio 1997
  1.  Ai  comuni  di  Massa  Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo
Cattaneo  e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si
applicano le disposizioni del presente decreto, nonche' quelle di cui
all'articolo  7  dell'ordinanza  n. 2668 del 28 settembre 1997, cosi'
come  successivamente  modificata ed integrata. Agli stessi comuni si
applicano, altresi', i benefici previsti dall'articolo 12 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
  2.   I  benefici  gia'  concessi  con  le  ordinanze  del  Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2589  del  26  maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  124  del  30  maggio 1997, e n. 2715 del 20
novembre  1997,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonche' con il decreto-legge 19
maggio  1997,  n.  130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio  1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui
al presente decreto.
  3.   Il  presidente  della  regione  Umbria,  nominato  commissario
delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa
gli  interventi  urgenti  di  propria  competenza,  avvalendosi delle
risorse  e  delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma
2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.