Art. 12.
                     Misure a favore dei comuni
  1.  Ai  comuni  interessati  dalla  crisi  sismica  e' concessa dal
Ministero  dell'interno  un'anticipazione  dei trasferimenti erariali
per  compensare  gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti
per   gli   anni  1997  e  1998,  disposte  dalle  ordinanze  di  cui
all'articolo  1,  relativi  all'imposta comunale sugli immobili, alla
tassa  sui  rifiuti  solidi  urbani e alla imposta sulla pubblicita'.
L'anticipazione e' calcolata sulla base delle minori entrate rispetto
al   1996,   certificate   dai   comuni   interessati.   Al  recupero
dell'anticipazione  provvede  il  Ministero  dell'interno  in sede di
assegnazione  delle  rate  dei  contributi ordinari spettanti dopo la
scadenza delle proroghe.
  2.  Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e
1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i
tributi  di  cui  allo stesso comma, strettamente connessi all'evento
sismico.  I  contributi  sono  assegnati  sulla  base  di  analitiche
certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.
  3.  Per  il  biennio  1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i
quali  le  abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito
della  crisi  sismica  rappresentano oltre il 15 per cento del totale
delle  abitazioni,  sono  concessi  contributi per l'adeguamento alla
media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.
Le  risorse  sono  costituite  dai  contributi ordinari e consolidati
assegnati  ai  comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per
mille  a  suo  tempo detratta. Agli stessi comuni e' concesso, per il
biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 10 per cento delle
risorse  in  godimento  nell'anno  1997 dopo l'adeguamento alla media
delle risorse della fascia demografica di appartenenza.
  4.   Agli   oneri   derivanti   dal   presente  articolo,  valutati
complessivamente  in lire 33 miliardi, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione   di   spesa,   per   l'anno   1998,  di  cui  al
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  luglio  1991,  n.  195, cosi' come determinata dalla
tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il
Fondo della protezione civile.
  5.  Per  i comuni di cui al comma 1 il termine per la deliberazione
del  bilancio di previsione per l'anno 1998 e' prorogato al 30 aprile
1998.  E' altresi' differito a tale data il termine per deliberare le
tariffe,  le  aliquote  di  imposta  e le variazioni di reddito per i
tributi  locali  e  per i servizi locali relativamente all'anno 1998.
Per  gli  stessi  comuni  e'  altresi' prorogato al 30 aprile 1998 il
termine  di  cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25
febbraio  1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per le
variazioni del bilancio dell'anno 1997.