Art. 12. Misure a favore dei comuni 1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica e' concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicita'. L'anticipazione e' calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe. 2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno. 3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni e' concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 10 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 33 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile. 5. Per i comuni di cui al comma 1 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 e' prorogato al 30 aprile 1998. E' altresi' differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi comuni e' altresi' prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del bilancio dell'anno 1997.