Art. 13.
                            Altre misure
  1.  Nei  confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti
nelle  regioni,  le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica
sono   state   oggetto   di   ordinanze  sindacali  di  sgombero  per
inagibilita'  totale  o  parziale, il pagamento delle somme dovute ai
sensi  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 marzo 1997, n. 140,
maturate,  fino  al  31  dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici
erogati   dagli   enti   previdenziali  interessati,  in  conseguenza
dell'applicazione  delle  sentenze  della Corte costituzionale n. 495
del  1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato in unica soluzione, con le
medesime procedure e modalita' di cui alla predetta disposizione.
  2. Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle Marche
e  dell'Umbria,  ricomprese  negli  obiettivi  2  e  5b,  di  cui  al
regolamento  (CEE)  n.  2052/88  del  Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive  modificazioni.  Alle stesse aree sono estese le misure di
cui  al  comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Gli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  fanno carico sulle quote
riservate  dal  Cipe  in  sede  di  riparto delle risorse finanziarie
destinate  allo  sviluppo  delle  aree depresse. Tali somme, iscritte
all'unita'  previsionale  "Devoluzione  di  proventi"  dello stato di
previsione del Ministero delle finanze, sono versate in conto entrata
del  Tesoro per essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di
base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
  3.  Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti
dal  Dipartimento  della  protezione  civile in occasione della crisi
sismica  tuttora  in atto, relativi in particolare alla mobilitazione
della  rete  sismica  mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al
rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai
beni  culturali delle regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e
geochimiche  sui  territori  maggiormente  colpiti,  nonche'  per  il
potenziamento   urgente,   ai   fini   di  protezione  civile,  della
sorveglianza  sismica  e della rete informatica per l'emergenza, sono
concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi
a  favore  del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12
miliardi  a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5
miliardi  a  favore  del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti
del  Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno
1998,  pari  complessivamente  a  lire  15,5  miliardi,  si  provvede
mediante  riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di
cui   al  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  luglio  1991,  n.  195,  cosi'  come
determinata  dalla  tabella  C  della legge 27 dicembre 1997, n. 450,
volta a finanziare il Fondo della protezione civile.
  4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei
territori  interessati  dalla crisi sismica, che a causa della stessa
hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di
esercizio  ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere
dal   Ministero   dei   trasporti   e  della  navigazione  contributi
straordinari  nel  limite  complessivo  di lire 2 miliardi per l'anno
1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
da  emanarsi  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Al  relativo onere si provvede con corrispondente
riduzione   dello   stanziamento   iscritto  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1998,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
  5.  All'articolo  1-ter  del  decretolegge 27 ottobre 1997, n. 364,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434,
sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  al comma 1 prima delle
parole:  "i  soggetti interessati," sono inserite le seguenti: "Fatto
salvo  quanto previsto dal comma 1-bis" e dopo il comma 1 e' inserito
il seguente:
  "1-bis.  I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel
numero   massimo   consentito   dalla   ricettivita'   residua  delle
infrastrutture  militari  esistenti  nelle  due regioni, tenuto conto
delle  esigenze di accasermamento degli enti e reparti, nonche' delle
possibilita'  offerte  dai  comuni per assicurare vitto e alloggio ai
destinatari  che  cedono  le capacita' ricettive delle infrastrutture
militari stesse.".
  6.  I benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  sono  da  intendersi  estesi  anche  per  i territori delle
province  di  Arezzo  e  Rieti  interessati  dalla  crisi sismica del
settembreottobre 1997.