Art. 14. 
         Norme di accelerazione e controllo degli interventi 
  1. Per tutte le attivita' previste dagli articoli precedenti per le
quali  sono  richiesti   pareri,   intese,   concessioni,   concerti,
autorizzazioni, licenze, nullaosta e  assensi,  comunque  denominati,
l'amministrazione competente indice una conferenza di  servizi  entro
sette giorni dalla disponibilita' degli atti da esaminare,  che  deve
comunque concludersi  nei  successivi  trenta  giorni.  Qualora  alla
conferenza  di  servizi  il  rappresentante   di   un'amministrazione
invitata sia risultato assente o  comunque  non  dotato  di  adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza delibera  prescindendo  dalla
presenza della  totalita'  delle  amministrazioni  invitate  e  dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza  di  servizi  deve  essere
motivato  e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le   specifiche
indicazioni  delle   modifiche   progettuali   necessarie   ai   fini
dell'assenso. L'amministrazione procedente puo' comunque assumere  la
determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso  di
motivato dissenso  espresso  da  una  amministrazione  preposta  alla
tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, si applica
quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma  3,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127. 
  2. La redazione dei progetti e le attivita' di consulenza  relative
agli interventi previsti dal  presente  decreto,  di  competenza  dei
soggetti pubblici, possono  essere  affidati  direttamente  a  liberi
professionisti  singoli,  associati  o  raggruppati  temporaneamente,
ovvero a societa' di progettazione o a societa' di ingegneria di loro
fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore,  in
relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico  da  espletare,
qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU,  IVA
esclusa. 
  3. Al fine di accelerare l'iter progettuale  degli  interventi,  la
progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2,  secondo  periodo,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' articolata nei progetti di cui ai commi 4  e  5  del
medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e  la  dimensione  dei
lavori lo consenta, nel progetto di  cui  al  comma  5  del  suddetto
articolo. 
  4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro
di opere pubbliche distrutte o danneggiate si puo' procedere ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio  1994,
n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,  fino  all'importo
di 5 milioni di ECU, IVA esclusa. 
  5. Per i lavori di importo  superiore  a  5  milioni  di  ECU,  IVA
esclusa, si puo' procedere con il sistema di cui al comma 1,  lettera
b), dell'articolo  19  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
successive modificazioni e integrazioni, per tutte  le  tipologie  di
opere previste nei piani di ricostruzione. 
  6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti
a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le  regioni  determinano  in
via preventiva i criteri tecnicoeconomici per la scelta dei  soggetti
da invitare fra quelli richiedenti,  sentiti  i  provveditorati  alle
opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni. 
  7. L'amministrazione aggiudicatrice puo'  prevedere  nel  bando  di
gara la facolta', in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o
di risoluzione di un  contratto  d'appalto  per  grave  inadempimento
dell'originario appaltatore,  di  interpellare  il  soggetto  secondo
classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per  completare
i lavori alle medesime condizioni economiche gia'  proposte  in  sede
d'offerta. 
  8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare  d'appalto
degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini  previsti
dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della meta'. 
  9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino  con  miglioramento
sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai  sensi
dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli  obblighi  della
legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  10. Per la ricostruzione degli edifici  distrutti  le  regioni,  in
sede di approvazione dei programmi di recupero  di  cui  al  presente
decreto, possono  disporre,  acquisito  il  parere  obbligatorio  dei
comitati tecnicoscientifici di cui all'articolo 2, comma  5,  deroghe
alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro
dei lavori  pubblici  in  data  16  gennaio  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  29  del  5  febbraio
1996. 
  11.   Per   l'acceleramento   di   ulteriori   procedure   connesse
all'attuazione degli  interventi  di  cui  al  presente  decreto,  in
vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse  ordinanze  ai
sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le
amministrazioni competenti. 
  12.  Le  regioni,  d'intesa  con  gli  ispettorati  provinciali   e
regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attivita' di controllo  per
assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei  lavoratori  e
sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale puo' provvedere a  potenziare  le  dotazioni
organiche degli ispettorati del lavoro, nonche' degli ispettori Inps. 
E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati,
anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori  per
gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di  richiedere  alle
imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi,  previdenziali
ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle  attivita'  di
ricostruzione. E'  altresi'  richiesta  l'attuazione  dei  versamenti
effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. 
  13. Per gli interventi relativi agli immobili privati,  oggetto  di
contributo pubblico, le regioni  provvedono  ad  emettere  specifiche
normative per l'approvazione dei progetti e  le  verifiche  in  corso
d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche: 
  a) la  verifica  della  corrispondenza  tecnica  ed  economica  dei
progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2; 
  b) la verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa  dei
lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati,  da  eseguire
avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei  rispettivi
albi professionali da almeno dieci anni. 
  14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli
enti locali provvedono, per  un  periodo  massimo  di  tre  anni,  al
potenziamento dei propri uffici attraverso  assunzioni  di  personale
tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle  vigenti
disposizioni  di  legge,  a  corrispondere  al  personale  dipendente
compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente  prestato,
nel limite di 50 ore  procapite  mensili,  nonche'  ad  avvalersi  di
liberi professionisti o, mediante convenzioni, di  universita'  e  di
enti pubblici di ricerca. Per le finalita' di cui al  presente  comma
e' autorizzata una spesa  nel  limite  del  2  per  cento  dei  fondi
assegnati alle regioni, ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  1,  che
provvedono a ripartirli  secondo  un  piano  di  fabbisogno  all'uopo
predisposto. 
  15. Per accelerare la realizzazione dei  programmi  di  rilevamento
geologico necessari, anche al fine  della  ricostruzione  nelle  aree
interessate dalla crisi  sismica,  le  regioni  sono  autorizzate  ad
assumere  geologi  a  tempo  determinato  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni legislative  e  contrattuali  con  oneri  a  carico  dei
progetti medesimi. 
  16.  Per  le  attivita'  di  competenza  del   Dipartimento   della
protezione civile connesse all'attuazione del  presente  decreto,  il
numero di esperti tecnicoamministrativi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e' incrementato di  ulteriori  10
unita'. Al relativo onere, valutato complessivamente  in  lire  1.700
milioni  annui,  si  provvede,  a  decorrere   dal   1998,   mediante
corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991,  n.  195,  cosi'  come  determinata  dalla
tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta  ad  assicurare
il finanziamento del Fondo di protezione civile.