Art. 15.
                         Norma di copertura
  1.  Per  l'attuazione  degli  interventi di ricostruzione di cui al
presente  decreto,  le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con
la  Banca  europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale
del  Consiglio  d'Europa,  la Cassa depositi e prestiti ed altri enti
creditizi  nazionali  od esteri, in deroga al limite di indebitamento
stabilito  dalla  normativa vigente. Il Dipartimento della protezione
civile  e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a
lire  100  miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a
decorrere dal 2000 fino al 2019.
  2.  All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per
gli  anni  1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno
2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di  spesa  di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio 1991, n. 195, cosi' come
determinata  dalla  tabella  C  della legge 27 dicembre 1997, n. 450,
volta  ad  assicurare  il  finanziamento  del  Fondo della protezione
civile.  In  sede  di  prima attuazione le regioni sono autorizzate a
stipulare   mutui  ventennali  nel  limite  del  predetto  contributo
pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche
e   di   lire   52   miliardi   annui   per   l'Umbria.   Sulla  base
dell'accertamento  definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni
con  criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilita'
di cui al comma 1.
  3.  All'attuazione  degli  interventi  di  cui  al presente decreto
concorrono anche:
  a)   le   risorse   derivanti   dalla  riprogrammazione  dei  fondi
dell'Unione  europea di cui alla delibera della Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome in
data   20  novembre  1997,  nel  rispetto  dei  vincoli  posti  dalla
disciplina  comunitaria,  e delle correlative risorse provenienti dal
cofinanziamento   nazionale,  ivi  incluse  quelle  stanziate  con  i
provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;
  b)  le  disponibilita' finanziarie non utilizzate e non connesse ad
interventi  di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui
al   decreto-legge   27   ottobre   1997,  n.  364,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;
  c)  l'importo  di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe
in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.
  4.  All'articolo  2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "La gestione
finanziaria  degli  interventi per i quali sia necessario il concorso
di  piu'  amministrazioni  dello  Stato,  nonche'  di queste ed altre
amministrazioni,  enti  ed  organismi  pubblici,  anche  operanti  in
regimeprivatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'
previste  dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20  aprile  1994,  n. 367". All'articolo 10, comma 5, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367, le parole:
"d'ufficio"  sono  sostituite  dalle seguenti: "previa autorizzazione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica".
  5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori
disponibilita'   individuate  in  sede  di  intesa  istituzionale  di
programma  di  cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi
dell'articolo  2,  comma  203,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
cosi'  come  modificata  dal  comma  4, mediante apertura di apposite
contabilita'  speciali  intestate  ai  presidenti  delle regioni, che
operano   quali   funzionari  delegati  preposti  all'attuazione  dei
programmi della predetta intesa istituzionale di programma.
  6.   Le   disponibilita'   complessivamente   confluite  nei  fondi
comunicontabilita'  speciali sono utilizzate dai presidentifunzionari
delegati  mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti
attuatori.
  7.  La  Cassa  depositi  e  prestiti sui mutui concessi entro il 31
dicembre  1997,  i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni
individuati  ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13
ottobre  1997,  n.  2694,  del  Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  241  del  15 ottobre 1997, e' autorizzata a ridurre le
quote  interessi  dovute  sulle rate di ammortamento. Con decreto del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
saranno  stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate
dovute  nel  periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con
scadenza  successiva.  La  percentuale  di  riduzione prevista per il
quinquennio  1998-2002 non potra' comunque essere inferiore al 30 per
cento  delle  quote  interessi  dovute  sulle  rate  con scadenza nel
medesimo periodo.
  8.  A  decorrere  dall'anno  1999  ulteriori  fabbisogni  di  spesa
connessi  con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma
1,  a  carico  dello  Stato  o con il contributo dello Stato, saranno
finanziati  mediante  appositi accantonamenti da inserire nella legge
finanziaria.
  9.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  del presente
decreto.