Art. 16.
                              Vigilanza
  1.  Il  Comitato  dell'intesa  istituzionale  di  programma  di cui
all'articolo  2,  comma  l, esercita l'alta vigilanza sull'attuazione
degli  interventi  di  cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi
una  relazione  sul  relativo  stato  di attuazione al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  presidenti  delle  regioni,  per la
successiva  trasmissione  rispettivamente al Parlamento e ai Consigli
regionali.