Art. 17. Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone 1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria provvedono alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza gia' avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonche' al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorita' di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna ed a lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilita' di cui all'articolo 21. 2. Gli interventi di cui al comma l sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.