Art. 17. 
Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna
                    e nella provincia di Crotone 
  1.  Le  regioni   Emilia-Romagna   e   Calabria   provvedono   alla
realizzazione e al completamento degli interventi di  emergenza  gia'
avviati  nei  territori   delle   province   di   Bologna,   Ferrara,
Forli-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi
alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio
e ottobre 1996, volti al  ripristino  delle  infrastrutture  e  delle
opere  pubbliche   regionali   e   locali,   nonche'   al   riassetto
idrogeologico  complessivo,  compresa  la  messa  in  sicurezza   dei
connessi punti critici delle coste  e  delle  reti  idrauliche  nelle
province indicate, d'intesa con le competenti Autorita' di bacino. Al
fabbisogno, stimato complessivamente in lire 260,5 miliardi, lo Stato
concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione  Emilia-Romagna
ed a lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le  disponibilita'
di cui all'articolo 21. 
  2.  Gli  interventi   di   cui   al   comma   l   sono   sottoposti
all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n.  2469  del  26
ottobre 1996 e  n.  2476  del  19  novembre  1996,  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256
del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.