Art. 19. Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996. 1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la regione provvede: a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della medesima ordinanza; b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto; c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorita' per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili. 2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti dalla regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici. 3. Al fabbisogno stimato in lire 100 miliardi per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), e in lire 40 miliardi per la finalita' di cui al comma 1, lettera c), si fa fronte con le disponibilita' di cui all'articolo 21.