Art. 19.
    Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna
     interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996.
  1.   Nei   territori   della   regione  Emilia-Romagna  interessati
dall'evento   sismico   del   15   e  16  ottobre  1996,  individuati
dall'ordinanza    del   Ministro   dell'interno   delegato   per   il
coordinamento  della  protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281
del 30 novembre 1996, la regione provvede:
  a)  al  completamento  degli  interventi infrastrutturali di cui al
piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;
  b)  alla  riparazione  dei  danni, con miglioramento sismico, degli
edifici pubblici e di culto;
  c)  ad  assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di
immobili  privati,  gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per
cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico,
con priorita' per le abitazioni principali che risultino totalmente o
parzialmente inagibili.
  2.  Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi
di cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti dalla regione, d'intesa
con il Ministero dei lavori pubblici.
  3.  Al  fabbisogno stimato in lire 100 miliardi per le finalita' di
cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  e in lire 40 miliardi per la
finalita'  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  si  fa fronte con le
disponibilita' di cui all'articolo 21.