Art. 20.
              Modalita' di attuazione degli interventi
  1.  Per  gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e
di  culto,  previsti  dagli  articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed
Emilia-Romagna  provvedono  ad  individuare i soggetti attuatori. Per
gli  stessi  interventi  le  regioni  e  gli  enti locali interessati
possono  impegnare  risorse proprie e si avvalgono delle procedure di
cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.
  2.  Le  provvidenze  gia'  concesse  con  le ordinanze del Ministro
dell'interno  delegato  per il coordinamento della protezione civile,
per  i  medesimi  eventi  calamitosi, costituiscono anticipazione sui
benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).
  3.  La  regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo
dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e
19,  comma 1, lettera c), nonche' a stabilire le relative modalita' e
disposizioni operative.
  4.   Nei   territori   delle   regioni  Calabria  e  Emilia-Romagna
interessati  dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1,
e'  vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla
costruzione  di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico
che,  sulla  base  delle direttive tecniche impartite con decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici  in data 14 febbraio 1997, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo
1997,  dovranno  essere individuate e perimetrate dalle regioni entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Se  le  regioni  non provvedono entro tale termine, si applica quanto
previsto  dall'articolo  4,  comma  2,  del decreto-legge 12 novembre
1996,  n.  576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31dicembre
1996, n. 677.