Art. 20. Modalita' di attuazione degli interventi 1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per gli stessi interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11. 2. Le provvidenze gia' concesse con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c). 3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c), nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni operative. 4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, e' vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le regioni non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31dicembre 1996, n. 677.