Art. 21.
                         Norma di copertura
  1.  A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui
agli  articoli  17,  18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione
Emilia-Romagna  e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il
Dipartimento  della protezione civile e' autorizzato a concorrere con
contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire
7  miliardi  annui,  a  decorrere  dal  1998  e  fino al 2017, per la
copertura  degli  oneri  di  ammortamento  dei  mutui  che le regioni
contraggono  con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di
credito,  anche  in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla
normativa  vigente,  per  la realizzazione degli interventi di cui ai
predetti  articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al
2017,  si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui   al  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  luglio  1991,  n.  195,  cosi'  come
determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450.