Art. 22. Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997 1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversita' atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia e' autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorita' individuati nelle categorie di interventi previste dal piano. 2. Gli enti locali attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997. 3. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.