Art. 22.
     Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia
       interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997
  1.  Per  la  realizzazione  delle  opere  di  cui  al  piano  degli
interventi  infrastrutturali  di  emergenza  e  di prima sistemazione
idrogeologica,  predisposto  ai  sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza
del   Ministro  dell'interno  delegato  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  2622  del  4  luglio  1997,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 159 del 10 luglio
1997,  e  relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da
avversita' atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia
e'  autorizzata  a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti,
mutui  ventennali  nei  limiti  di impegno annui di lire 5 miliardi a
decorrere  dall'anno  1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno
2000.  I  finanziamenti  sono  ripartiti  secondo  gli  importi  e le
priorita'  individuati  nelle  categorie  di  interventi previste dal
piano.
  2.  Gli  enti  locali  attuano  gli  interventi  di cui al comma 1,
avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622
del 4 luglio 1997.
  3. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante
corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica  per  l'anno  1998,
parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni  1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,
quanto  a  lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo
al Ministero dei lavori pubblici.