Art. 23.
 Ulteriori interventi urgenti nei territori del bacino del fiume Po
        interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli
               eventi idrogeologici dell'ottobre 1996.
  1.   Ai   sensi   dell'articolo   13   del  testo  unificato  delle
deliberazioni  assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adottato  con  deliberazione  del  18  giugno  1996, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 182 del 5 agosto
1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi
alluvionali  della  prima  decade del mese di novembre 1994, le somme
trasferite  ai  comuni,  ai  sensi  dei capi III, IV e V del predetto
testo  unificato,  eventualmente  non  erogate in quanto eccedenti le
necessita'  definitivamente  accertate,  sono  riversate  a  cura dei
medesimi  comuni,  entro  il  termine  del  1  marzo 1998, all'unita'
previsionale  di  base  6.2.2.  "Prelevamento  da conti di tesoreria,
restituzioni,  rimborsi,  recuperi e concorsi vari" (capo X, capitolo
3449)  dello  stato  di  previsione  dell'entrata,  per la successiva
riassegnazione  con  decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica:
  a)  per  il 15 per cento, a favore dell'unita' previsionale di base
2.1.1.0.  "Funzionamento"  (capitolo  1291) dello stato di previsione
del  Ministero  dell'interno  per  l'anno 1998, al fine di far fronte
alle  spese  concernenti  il  contenzioso relativo ai suddetti eventi
alluvionali,  a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle
parti in causa interessate;
  b)  per  il 45 per cento, a favore dell'unita' previsionale di base
4.2.1.3.  "Calamita'  naturali e danni bellici" (capitolo 9091) dello
stato  di  previsione  del  Ministero dei lavori pubblici - Direzione
generale  dell'edilizia  statale e servizi speciali, per l'anno 1998,
al  fine  di  finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso
delle  acque di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 28 agosto
1995,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995,  n.  438; il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto e
al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti;
  c)  per  il 40 per cento, all'integrazione dell'unita' previsionale
di  base  6.2.1.2.  "Fondo  per  la protezione civile" dello stato di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri per l'anno
1998,  al  fine  di  consentire  l'adozione  di  ordinanze  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  per la
realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di
Fondovalle  Tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici
dell'ottobre 1996.
  2.   Gli  enti,  le  societa'  partecipate  e  le  imprese  di  cui
all'articolo  8, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
sono  autorizzati  a  modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli
interventi  di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma
1  del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro
assegnate,  al  fine  di  adeguare i piani medesimi alle prescrizioni
tecniche  adottate dall'Autorita' di bacino del fiume Po ai sensi del
piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate
alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.
  3.  All'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le
parole:  "sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5
per  cento."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  contributi sono
corrisposti  in  base  al  piano  di  ammortamento  originario, fermo
restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di
rate  pagate  dalle  imprese  alle scadenze sono versate alle imprese
stesse  per  il  tramite  delle  banche  finanziatrici,  che  possono
compensare  tali  quote di contributo su richiesta delle imprese, con
gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento,
mentre  le  restanti  quote  di  contributo sono di diretta spettanza
delle  banche  finanziatrici medesime, per far si' che gli importi da
accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli
importi  accodati,  ferma la piena validita' della garanzia dei fondi
centrali  di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
dicembre  1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio  1995,  n.  35,  e successive modificazioni ed integrazioni,
sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento
nominale  annuo posticipato. Sugli stessi importi e' corrisposto alle
imprese,  per  il  tramite  delle  banche  finanziatrici, che possono
compensare  tali  importi  come  sopra  previsto,  un contributo agli
interessi  pari  alla  differenza  tra  la rata accodata calcolata al
tasso  fisso  nominale  annuo  praticato  dalle  banche finanziatrici
medesime  e  la  stessa  rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per
cento annuo.".
  4.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate
alle  quali,  alla data di entrata in vigore delle medesime, sia gia'
stato  applicato  quanto  previsto dal suddetto articolo 18, comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 18 della legge 7 agosto
1997,  n. 266, come modificate dal comma 3, sono applicabili anche ai
titolari  degli  studi  professionali di cui all'articolo 5, comma 7,
del   decreto-legge   3   maggio   1995,   n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.
  6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3
del   decreto-legge   24  novembre  1994,  n.  646,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n. 22, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  il  termine  di cui all'articolo 12,
comma   5-octies,   del  decreto-legge  29  dicembre  1995,  n.  560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e
successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.