Art. 23. Ulteriori interventi urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996. 1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessita' definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1 marzo 1998, all'unita' previsionale di base 6.2.2. "Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: a) per il 15 per cento, a favore dell'unita' previsionale di base 2.1.1.0. "Funzionamento" (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa interessate; b) per il 45 per cento, a favore dell'unita' previsionale di base 4.2.1.3. "Calamita' naturali e danni bellici" (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti; c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di Fondovalle Tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici dell'ottobre 1996. 2. Gli enti, le societa' partecipate e le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono autorizzati a modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli interventi di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro assegnate, al fine di adeguare i piani medesimi alle prescrizioni tecniche adottate dall'Autorita' di bacino del fiume Po ai sensi del piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate. 3. All'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far si' che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validita' della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi e' corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo.". 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate alle quali, alla data di entrata in vigore delle medesime, sia gia' stato applicato quanto previsto dal suddetto articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificate dal comma 3, sono applicabili anche ai titolari degli studi professionali di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265. 6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.