Art. 3.
                    Interventi su centri storici
                e su centri e nuclei urbani e rurali
  1. Entro centoventi giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei
individuati  ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni,
sentite   le  amministrazioni  pubbliche  interessate,  predispongono
programmi  di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in
maniera integrata:
  a)  la  ricostruzione,  o  il recupero di edifici pubblici o di uso
pubblico,  compresi  quelli  di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia
residenziale  pubblica  e  privata  e  delle  opere di urbanizzazione
secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli
  immobili  utilizzati dalle attivita' produttive di cui all'articolo
  5;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.
  2.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si
sostituiscono al comune inadempiente.
  3.  Nei  programmi  sono  indicati  i  danni subiti dalle opere, la
sintesi  degli  interventi  proposti, una prima valutazione dei costi
sulla  base  dei  parametri  di  cui  all'articolo  2, le volumetrie,
superfici  e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori
degli interventi.
  4.  Le  regioni  assicurano  l'assistenza  tecnica ai comuni e alle
province,  avvalendosi anche dei provveditorati alle opere pubbliche,
valutano  e  approvano  i  programmi  di  recupero di cui al comma 1,
individuando le priorita' nei limiti delle risorse ripartite ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per
l'attuazione  del  programma e determinano i casi in cui il programma
stesso,  prevedendo  il  ricorso  a  strumenti urbanistici attuativi,
anche  in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante
gli  accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.
  5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati,
o  di  proprieta'  mista  pubblica  e privata, anche non abitativi, i
proprietari   si   costituiscono   in  consorzio  obbligatorio  entro
quarantacinque  giorni  dall'invito  ad  essi  rivolto dal comune. La
costituzione  del  consorzio  e'  valida  con  la  partecipazione dei
proprietari  che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici
utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6
del  decreto  del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994,
publicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  20  agosto 1994,
ricomprendendo   anche   le  superfici  ad  uso  non  abitativo.  Per
l'esecuzione  degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3,
il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.
  6.  Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si
sostituiscono   ai  proprietari  per  l'esecuzione  degli  interventi
mediante  l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere
durata  superiore  a  tre  anni  e  per  la quale non e' dovuto alcun
indennizzo.
  7.  Il  termine di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28
settembre 1997 e' prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e
i  benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei
familiari  residenti  in  abitazioni  principali,  nel caso in cui la
realizzazione  degli  interventi di cui al presente articolo richieda
di liberare temporaneamente l'immobile.