Art. 5.
           Interventi a favore delle attivita' produttive
  1.  Al  fine  della ripresa delle attivita' produttive industriali,
agricole,  zootecniche  e  agroindustriali, commerciali, artigianali,
turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, aventi sede o
unita'  produttive  nei  territori dei comuni interessati dalla crisi
sismica  che  abbiano  subito  gravi  danni  a  beni  mobili  di loro
proprieta',  ivi  comprese  le  scorte,  e' assegnato un contributo a
fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino
ad  un  massimo  di  lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di
lire  5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per i piccoli imprenditori,
cosi'  come  definiti  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  in data 18 settembre 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 229 del 1
ottobre 1997.
  2.  Per  la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati
per   le  attivita'  produttive  di  cui  al  comma  1,  distrutti  o
danneggiati  dalla  crisi  sismica,  si applica quanto disposto dagli
articoli 2, 3 e 4.
  3.  Sono  altresi'  concessi,  in  favore delle attivita' di cui al
comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per
cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonche' del costo per
le  rifiniture  interne  degli  immobili  ricostruiti o ripristinati,
stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando,
a  carico  del  beneficiario,  un  onere non inferiore al 2 per cento
della rata di ammortamento.
  4.  I  danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da
professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e,
per  i  danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta'.
  5.  I  benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con
le  provvidenze  allo  stesso  titolo  gia'  concesse  dai commissari
delegati  di  cui  all'ordinanza  n.  2668  del  28  settembre 1997 o
concesse ai sensi dell'articolo 4.
  6.  Le  regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai
sensi   dell'articolo   2,   comma  2,  il  piano  finanziario  degli
interventi,  nonche'  procedure  e  modalita'  per  l'erogazione  dei
contributi a fondo perduto e dei finanziamenti in conto interessi.