Art. 5. Interventi a favore delle attivita' produttive 1. Al fine della ripresa delle attivita' produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, aventi sede o unita' produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per i piccoli imprenditori, cosi' come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1 ottobre 1997. 2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attivita' produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. 3. Sono altresi' concessi, in favore delle attivita' di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonche' del costo per le rifiniture interne degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. 4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze allo stesso titolo gia' concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 o concesse ai sensi dell'articolo 4. 6. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonche' procedure e modalita' per l'erogazione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti in conto interessi.