Art. 6.
                        Polizze assicurative
  1.  Qualora  i  danni subiti a seguito della crisi sismica siano in
tutto  o  in  parte  ripianati  con l'erogazione di fondi da parte di
compagnie  assicuratrici,  la  corresponsione dei contributi previsti
dal   presente   decreto   ha   luogo   solo  fino  alla  concorrenza
dell'eventuale   differenza.   In   tal   caso  il  contributo  cosi'
determinato  e'  integrato  con  un'ulteriore  somma  pari  ai  premi
assicurativi   pagati   dai   soggetti  danneggiati  nel  quinquennio
antecedente  la  data  dell'evento.  Tale  somma  non  puo'  comunque
superare   la   meta'  del  rimborso  percepito  dalle  compagnie  di
assicurazione.