Art. 7.
                   Edilizia residenziale pubblica
  1. Le regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,  predispongono  un  programma  di  interventi  di
edilizia  residenziale  pubblica  nei  comuni interessati dalla crisi
sismica.
  2.  Il  programma  di  cui al comma 1 ricomprende piani di recupero
urbano  di  cui  all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493,   interventi   di   riparazione,   con   miglioramento  sismico,
dell'edilizia  residenziale  pubblica  danneggiata,  nonche' un piano
straordinario   per   ulteriori   unita'   abitative  preferibilmente
attraverso  l'acquisizione  e il recupero, con miglioramento sismico,
di  edifici  ricadenti  nei  centri  storici o rurali danneggiati, da
destinare   alla  locazione,  anche  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potra' prevedere,
con  priorita'  e  urgenza,  la  costruzione di alloggi da utilizzare
temporaneamente  per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi
mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3.
  3.  Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano,
anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali
e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.
  4.  All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto
delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge
5  agosto  1978,  n.  457,  con i fondi di cui alla legge 14 febbraio
1963,  n.  60,  relativi  agli  anni  1996,  1997  e  1998 non ancora
ripartiti  dal  Cipe,  in  misura  non  inferiore  al  10  per  cento
dell'ammontare  complessivo.  Entro il termine di trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, il Ministro dei
lavori  pubblici  propone  al  Cipe,  sentite le regioni, la relativa
ripartizione.
  5.  I  fondi gia' attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3,
comma  1,  della  legge  17  febbraio  1992,  n.  179, possono essere
utilizzati,  per  le  finalita' del presente articolo, in deroga alle
quote   percentuali  fissate  dalle  norme  vigenti  per  le  singole
tipologie di intervento.
  6.  Il  terzo  comma dell'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n.
457,  come  modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1980, n.
385,  e'  sostituito dal seguente: "La garanzia decorre dalla data di
stipula,  mediante  atto  pubblico,  del  contratto di mutuo edilizio
ipotecario.  Gli  istituti  mutuanti  trasmettono  periodicamente  al
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi
ai  mutui  edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti
della  garanzia  statale, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
  7.  Il  sesto  comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n.
457,  e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti di concessione del
contributo  devono  essere  comunicati  al  Comitato  per  l'edilizia
residenziale.".