Art. 7. Edilizia residenziale pubblica 1. Le regioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica. 2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonche' un piano straordinario per ulteriori unita' abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potra' prevedere, con priorita' e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3. 3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2. 4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal Cipe, in misura non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici propone al Cipe, sentite le regioni, la relativa ripartizione. 5. I fondi gia' attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere utilizzati, per le finalita' del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento. 6. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e' sostituito dal seguente: "La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.". 7. Il sesto comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Comitato per l'edilizia residenziale.".