Art. 8. Interventi sui beni culturali 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale. 2. Entro lo stesso termine il commissario delegato provvede a completare l'affidamento degli interventi di somma urgenza e delle progettazioni iniziali per il recupero del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica, nel limite degli stanziamenti gia' assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434. Trascorso tale termine il commissario cessa dalle funzioni e trasferisce le residue disponibilita' sulla contabilita' speciale delle soprintendenze competenti. Il Ministero per i beni culturali e ambientali completa gli interventi urgenti disposti dal commissario, avvalendosi delle deroghe e procedure di cui alle medesime ordinanze. 3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei comitati tecnicoscientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi subcommissari per le Marche e per l'Umbria, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresi', un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonche' degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilita' di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 15, comma 1. 4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilita' speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalita' si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.". 6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze. 7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e le stesse sono autorizzate, nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, ad applicare le misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14.