Art. 8.
                    Interventi sui beni culturali
  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  il  commissario  delegato  di  cui all'articolo 1
dell'ordinanza  n. 2669 del 1 ottobre 1997, con la collaborazione del
Gruppo  nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale
delle  ricerche,  di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove
occorra,  dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei
danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
  2.  Entro  lo  stesso  termine  il  commissario delegato provvede a
completare  l'affidamento  degli  interventi di somma urgenza e delle
progettazioni  iniziali  per  il  recupero  del  patrimonio culturale
danneggiato  dalla  crisi sismica, nel limite degli stanziamenti gia'
assegnati  con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2,
comma  6,  del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 17 dicembre 1997, n. 434. Trascorso tale
termine  il commissario cessa dalle funzioni e trasferisce le residue
disponibilita'   sulla  contabilita'  speciale  delle  soprintendenze
competenti.  Il  Ministero per i beni culturali e ambientali completa
gli  interventi  urgenti  disposti dal commissario, avvalendosi delle
deroghe e procedure di cui alle medesime ordinanze.
  3.  Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con
il Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei
comitati   tecnicoscientifici   di   cui  all'articolo  6,  comma  2,
dell'ordinanza   n.   2668  del  28  settembre  1997,  integrati  dai
rispettivi  subcommissari per le Marche e per l'Umbria, predispongono
un  piano  di  interventi  di  ripristino,  recupero  e  restauro del
patrimonio  culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono,
altresi',  un  piano  finanziario  nei limiti delle risorse destinate
allo   scopo  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  nonche'  degli
stanziamenti  di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti
pubblici.  Nel  piano  sono individuati i soggetti pubblici o privati
attuatori  degli  interventi e sono ricompresi gli interventi urgenti
disposti  dagli  enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilita'
di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 15,
comma 1.
  4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni
culturali  e  ambientali,  il  soprintendente  per i beni ambientali,
architettonici,  artistici  e storici dell'Umbria e il soprintendente
per  i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati
a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti,
il  Fondo  di  sviluppo  sociale  del  Consiglio  d'Europa,  la Cassa
depositi  e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel
limite  di  impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire
15  miliardi.  I  proventi  dei  mutui  affluiscono direttamente alle
contabilita'  speciali  intestate  agli  stessi  soprintendenti; tali
modalita'  si  applicano  anche  alle  operazioni  finanziarie di cui
all'articolo  1,  comma  9,  del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 203. Al
relativo  onere  per  gli  anni  1999  e  2000  si  provvede mediante
corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni culturali e ambientali.
  5.  All'articolo  8,  comma  1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
sono  aggiunte in fine, le seguenti parole: "continuano ad applicarsi
le  disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n.
266.".
  6.  I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad
aprire  un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far
affluire  contributi  di  enti e di privati destinati al restauro dei
beni  culturali  danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede,
non  oltre  i  cinque  giorni  dalla riscossione, al versamento delle
relative  somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per
essere  riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello
stato  di  previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali
ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.
  7.  Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e ambientali provvede a
potenziare  il  personale  delle  soprintendenze  e  le  stesse  sono
autorizzate,  nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al
comma   4,   ad   applicare   le  misure  di  potenziamento  previste
dall'articolo 14, comma 14.