Art. 9.
               Interventi urgenti su immobili statali
  1.  Il  Ministro  dei  lavori pubblici predispone ed attua, dandone
notizie   alle  regioni,  un  piano  di  interventi  urgenti  per  il
ripristino  degli  immobili statali di propria competenza danneggiati
dalla  crisi  sismica.  Il  piano  ricomprende anche il completamento
degli interventi gia' disposti per la costruzione di nuovi edifici da
destinare  all'accasermamento  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del
fuoco. Per tale finalita' e' destinato uno stanziamento non inferiore
a  lire  5  miliardi  a valere sulla autorizzazione di spesa prevista
dalla legge 5 dicembre 1988, n. 521, iscritta nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base  di  conto  capitale  "Edilizia  di  servizio"
6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998.
  2.  Il  Ministero  dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa
con  il  Ministero  dell'interno, un piano urgente per le esigenze di
accasermamento  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco connesse
all'emergenza  sismica,  per  la  cui realizzazione e' autorizzata la
spesa  di  lire  6  miliardi  per l'anno 1998 da iscrivere all'unita'
previsionale  di  base  "Edilizia di sevizio" 6.2.1.1. dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al
relativo   onere   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge
3  maggio  1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tella C della legge
27  dicembre  1997,  n.  450,  volta  a  finanziare  il  Fondo  della
protezione civile.
  3.  Il Ministero per le politiche agricole predispone ed attua, nel
limite  di  spesa  di  lire  4  miliardi per l'anno 1998, un piano di
interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica,
delle  sedi  dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al
relativo  onere,  per  l'anno  1998,  si  provvede,  quanto  a lire 2
miliardi,  mediante  utilizzo  dello stanziamento iscritto all'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero delle politiche
agricole,   e,   quanto   a   lire  2  miliardi,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991,
n.  142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195,  come  determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997,
n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.