Art. 10.
       Trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito
         ferite/lesioni in servizio e per causa di servizio

  1. I volontari di cui all'articolo 1 che subiscano in servizio, per
causa  di servizio, ferite o lesioni tali da provocare una permanente
inidoneita'  psicofisica agli incarichi specializzazioni, categorie e
specialita'  di  assegnazione,  possono, a domanda, purche' idonei al
servizio  militare  incondizionato,  permanere  in  servizio  fino al
termine   della   ferma   contratta,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  9,  n.  2), lettera a), della legge 10 maggio 1983, n.
212.
  2.  Il  personale  indicato  al  comma 1, a cui e' stata accolta la
domanda  di  permanenza in servizio, puo' partecipare, secondo quanto
previsto  dalla  normativa  vigente, ai concorsi per l'immissione nel
ruolo  dei  volontari  di  truppa  in  servizio permanente per essere
impiegato  in  incarichi,  specializzazioni,  categorie e specialita'
adeguate al profilo psicofisico posseduto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai militari
di  truppa  in  ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in
ferma  breve  ai  sensi  dell'articolo  37 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, sempreche' ne sussistano le condizioni, anche se
nei   loro  confronti  e'  gia'  stato  emesso  un  provvedimento  di
proscioglimento  d'autorita'  dalla  ferma  contratta  ai  sensi  del
predetto  articolo  9, n. 2), lettera a), della legge 10 maggio 1983,
n. 212.
 
           Note all'art. 10:
            -  La  legge  10  marzo 1983, n. 212, recante: "Norme sul
          reclutamento,   gli   organici      e   l'avanzamento   dei
          sottufficiali          dell'Esercito,     della     Marina,
          dell'Aeronautica  e    della  Guardia    di  finanza     e'
          pubblicata  nella   Gazzetta  Ufficiale  23   maggio  1983,
          n.  138,  supplemento ordinario. Il testo dell'art.  9,  e'
          il seguente:
             "Art. 9. - Gli arruolati sono prosciolti:
              1) a domanda:
            a)    per qualsiasi   causa,  durante  i primi  sei  mesi
          della  ferma volontaria. Per i minorenni e'   richiesto  il
          consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela;
            b)  per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi
          sei mesi;
              2) d'autorita':
            a)  per permanente  inidoneita'  psicofisica  al servizio
          militare  incondizionato     o      agli         incarichi,
          specializzazioni,       categorie      e   specialita'   di
          assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art.  7;
            b) per protratta insufficienza di profitto negli studi;
            c) per inidoneita' al grado di    caporale,  di  caporale
          maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;
            d)  per    grave  mancanza    disciplinare,  ovvero grave
          inadempienza ai doveri del militare stabiliti  dalla  legge
          11 luglio 1978, n. 382;
              3) d'ufficio;
            a) per perdita del grado o retrocessione dalla classe;
                b) per condanna penale per delitti non colposi;
            c)  per  inosservanza  delle  disposizioni   di legge sul
          matrimonio dei militari durante   il periodo della    ferma
          volontaria di  cui all'art.  4".
            -  Il  testo dell'art.  37  del  D.Lgs.  12  maggio 1995,
          n.  196, sopracitato, e' il seguente:
            "Art.  37 (Militari di truppa in  ferma volontaria). - 1.
          I sergenti e i  graduati e militari  di truppa in  ferma di
          leva  prolungata, ai sensi della  legge 24  dicembre  1986,
          n.  958,  o    in  ferma   breve, ai sensi della   legge 24
          dicembre 1993,  n. 537, in servizio  da meno di due    anni
          alla  data  di  entrata  in  vigore del  presente  decreto,
          possono, entro sei mesi da   tale data,  inoltrare  domanda
          per  chiedere  l'integrale applicazione nei loro  confronti
          delle norme del presente decreto.
             2. L'accoglimento della domanda comporta:
            a) per tutti  i militari in ferma biennale   l'automatica
          proroga di un anno della ferma contratta:
            b)    l'inquadramento nei   volontari   in ferma   breve,
          seguendone  le norme d'avanzamento  e mantenendo, comunque,
          il  grado posseduto, ove piu' elevato;
            c) l'applicazione   delle disposizioni del    regolamento
          d'attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre
          1993, n. 537;
            d)  la  facolta'    di  partecipare  al concorso per   il
          reclutamento nel ruolo dei volontari  di truppa in servizio
          permanente secondo quanto previsto dal comma 3.
            3.  Al concorso  per il   reclutamento   nel ruolo    dei
          volontari     di  truppa  in  servizio  permanente  possono
          partecipare i volontari che:
            a) non  abbiano compiuto il 26  anno di eta' alla    data
          di  scadenza  del  bando di concorso.  Il limite di eta' e'
          elevato a  28 anni per i militari in congedo da non piu' di
          un anno;
            b)   appartengono   alle   specializzazioni,   incarichi,
          categorie   e specialita' eventualmente stabiliti nel bando
          di concorso;
               c) non siano incorsi:
               1) in condanne per delitti non colposi;
            2)  nel   proscioglimento   d'autorita' dal    precedente
          arruolamento  volontario in qualsiasi  Forza armata o Corpo
          armato    dello  Stato  per  permanente         inidoneita'
          psicofisica    al    servizio    militare incondizionato  o
          per  inidoneita'  al grado  di  caporale,  caporal maggiore
          e   di sergente e    gradi  corrispondenti  o  per    grave
          mancanza  disciplinare ovvero   per inadempienza ai  doveri
          del militare  di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
            3)  nel  proscioglimento    d'ufficio   dal    precedente
          arruolamento  volontario da qualsiasi  Forza armata o Corpo
          armato  dello Stato per perdita del grado  o  retrocessione
          dalla  classe, per condanna penale, per delitti non colposi
          o    per  violazione  delle  disposizioni  di   legge   sul
          matrimonio.
            4.  La    mancata  presentazione della domanda   comporta
          l'applicazione delle disposizioni della  legge 24  dicembre
          1986, n.  958, per quanto non abrogate dal presente decreto
          ed,  in  particolare,  degli articoli 32 e 40 in materia di
          trattamento economico"