Art. 10. Trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito ferite/lesioni in servizio e per causa di servizio 1. I volontari di cui all'articolo 1 che subiscano in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni tali da provocare una permanente inidoneita' psicofisica agli incarichi specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione, possono, a domanda, purche' idonei al servizio militare incondizionato, permanere in servizio fino al termine della ferma contratta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, n. 2), lettera a), della legge 10 maggio 1983, n. 212. 2. Il personale indicato al comma 1, a cui e' stata accolta la domanda di permanenza in servizio, puo' partecipare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai concorsi per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente per essere impiegato in incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' adeguate al profilo psicofisico posseduto. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai militari di truppa in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sempreche' ne sussistano le condizioni, anche se nei loro confronti e' gia' stato emesso un provvedimento di proscioglimento d'autorita' dalla ferma contratta ai sensi del predetto articolo 9, n. 2), lettera a), della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Note all'art. 10: - La legge 10 marzo 1983, n. 212, recante: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 9, e' il seguente: "Art. 9. - Gli arruolati sono prosciolti: 1) a domanda: a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi della ferma volontaria. Per i minorenni e' richiesto il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela; b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi; 2) d'autorita': a) per permanente inidoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7; b) per protratta insufficienza di profitto negli studi; c) per inidoneita' al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti; d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; 3) d'ufficio; a) per perdita del grado o retrocessione dalla classe; b) per condanna penale per delitti non colposi; c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'art. 4". - Il testo dell'art. 37 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, sopracitato, e' il seguente: "Art. 37 (Militari di truppa in ferma volontaria). - 1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto. 2. L'accoglimento della domanda comporta: a) per tutti i militari in ferma biennale l'automatica proroga di un anno della ferma contratta: b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove piu' elevato; c) l'applicazione delle disposizioni del regolamento d'attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; d) la facolta' di partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente secondo quanto previsto dal comma 3. 3. Al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i volontari che: a) non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di eta' e' elevato a 28 anni per i militari in congedo da non piu' di un anno; b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialita' eventualmente stabiliti nel bando di concorso; c) non siano incorsi: 1) in condanne per delitti non colposi; 2) nel proscioglimento d'autorita' dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382; 3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio. 4. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico"