Art. 11.
               Licenza straordinaria di convalescenza

  1.  I  volontari  in  ferma  breve  temporaneamente  non  idonei al
servizio sono collocati in licenza straordinaria di convalescenza.
  2.  La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza,
nell'intero periodo di ferma non puo' superare un anno nel triennio e
termina  con il cessare della causa che l'ha determinata. In presenza
di  rafferma,  oltre  la  ferma  triennale,  la  durata della licenza
straordinaria di convalescenza e' elevabile fino ad un massimo di due
anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non puo'
superare complessivamente i due anni a quinquennio.
  3.  Il  personale  di  cui  al comma 1, prima dell'invio in licenza
straordinaria  di convalescenza, puo' fruire, a richiesta, la licenza
ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.
  4.  Ai  volontari  in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio,
durante  la licenza straordinaria di convalescenza per infermita' non
dipendente da causa di servizio, compete il trattamento economico per
intero per i primi sei mesi e ridotto alla meta' per i successivi tre
mesi.
  5.  Il  tempo  trascorso  in  licenza di convalescenza non comporta
alcuna  detrazione  di  anzianita' ed e' computato per intero ai fini
dell'attribuzione degli aumenti periodici della paga.
  6.  Al volontario di truppa in ferma breve in licenza straordinaria
di  convalescenza  per  infermita'  dipendente  da  causa di servizio
compete  l'intero  trattamento  economico  goduto  dai  pari grado in
attivita' di servizio. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso
dal militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermita'
proveniente  o  non proveniente da causa di servizio e' computato per
intero.
  7.  Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio
1998.  Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  previste dalle norme vigenti in materia
per   il   personale   militare,   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1997
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                     Andreatta, Ministro della difesa
                                     Ciampi, Ministro del tesoro, del
                                      bilancio e della programmazione
                                                            economica
Visto, il Guardasigilli: Flick