Art. 11. Licenza straordinaria di convalescenza 1. I volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio sono collocati in licenza straordinaria di convalescenza. 2. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell'intero periodo di ferma non puo' superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza e' elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non puo' superare complessivamente i due anni a quinquennio. 3. Il personale di cui al comma 1, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, puo' fruire, a richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso. 4. Ai volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, durante la licenza straordinaria di convalescenza per infermita' non dipendente da causa di servizio, compete il trattamento economico per intero per i primi sei mesi e ridotto alla meta' per i successivi tre mesi. 5. Il tempo trascorso in licenza di convalescenza non comporta alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della paga. 6. Al volontario di truppa in ferma breve in licenza straordinaria di convalescenza per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dai pari grado in attivita' di servizio. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso dal militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Andreatta, Ministro della difesa Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick