Art. 2. Licenze del personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio 1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare in servizio di leva obbligatorio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza straordinaria senza assegni in attesa di congedo ed in materia di licenze brevi, in occasione dei fine settimana o delle festivita' infrasettimanali durante i quali si applica quanto previsto al successivo articolo 3. 2. Per il personale di cui al comma 1 la licenza speciale e' concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Nota all'art. 2, comma 2: - La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante: "Norme di principio sulla disciplina militare" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203. Il testo dell'art. 6 e' il seguente: "Art. 6. - Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche. Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5 e' fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative. I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attivita' politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale. Ferme le diposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di cariera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a cio' necessario".