Art. 2.
           Licenze del personale volontario in ferma breve
                 con meno di dieci mesi di servizio

  1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di
servizio  si  applica  la normativa vigente in materia di licenze del
personale  militare in servizio di leva obbligatorio, ad eccezione di
quanto  previsto in materia di licenza straordinaria senza assegni in
attesa  di  congedo  ed in materia di licenze brevi, in occasione dei
fine settimana o delle festivita' infrasettimanali durante i quali si
applica quanto previsto al successivo articolo 3.
  2.  Per  il  personale  di  cui  al  comma 1 la licenza speciale e'
concessa  limitatamente  alla  fattispecie  prevista  dall'articolo 6
della legge 11 luglio 1978, n. 382.
 
           Nota all'art. 2, comma 2:
            - La  legge 11 luglio  1978, n.  382, recante: "Norme  di
          principio  sulla  disciplina militare" e'  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  21  luglio  1978,  n.  203.  Il  testo
          dell'art. 6 e' il seguente:
            "Art.  6. -  Le Forze armate debbono in  ogni circostanza
          mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.
            Ai  militari che  si trovano  nelle condizioni   previste
          dal    terzo  comma   dell'art. 5   e'   fatto   divieto di
          partecipare   a riunioni   e manifestazioni  di    partiti,
          associazioni  e    organizzazioni  politiche, nonche'    di
          svolgere   propaganda  a    favore  o    contro    partiti,
          associazioni,  organizzazioni  politiche   o  candidati  ad
          elezioni politiche ed amministrative.
            I    militari   candidati   ad   elezioni   politiche   o
          amministrative  possono  svolgere   liberamente   attivita'
          politica  e  di  propaganda    al  di  fuori  dell'ambiente
          militare e in abito   civile. Essi sono  posti  in  licenza
          speciale per la durata della campagna elettorale.
            Ferme    le    diposizioni    di   legge riguardanti   il
          collocamento   in aspettativa  dei    militari  di  cariera
          eletti  membri  del    Parlamento  o  investiti  di cariche
          elettive  presso gli enti autonomi territoriali, i militari
          di leva o  richiamati, che  siano eletti ad   una  funzione
          pubblica,    provinciale       o   comunale,      dovranno,
          compatibilmente    con  le  esigenze  di  servizio,  essere
          destinati    ad  una  sede che consenta loro l'espletamento
          delle   particolari funzioni   cui sono stati    eletti  ed
          avere   a  disposizione  il  tempo  che  si  renda  a  cio'
          necessario".