Art. 3.
                          Permessi speciali

  1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di
servizio,   soddisfatte   le   esienze  operative,  addestrative,  di
sicurezza  e di servizio, che non abbia provvedimenti disciplinari in
corso,  possono essere concessi, in coincidenza con il fine settimana
o   con   le   festivita'  infrasettimanali,  permessi  speciali  con
decorrenza   dall'inizio   della  libera  uscita  dell'ultimo  giorno
lavorativo della settimana o precedente la festivita'.
  2. I permessi di cui al comma 1 sono altresi' concessi al personale
volontario  in  ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, qualora
tale  personale intenda trascorrere il fine settimana o le festivita'
infrasettimanali  fuori  dalla  sede ove e' autorizzato a pernottare.
Per  tale  personale  gli stessi decorrono dalla fine delle attivita'
dell'ultimo   giorno  lavorativo  della  settimana  o  precedente  la
festivita'.