Art. 3. Permessi speciali 1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, soddisfatte le esienze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, che non abbia provvedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi, in coincidenza con il fine settimana o con le festivita' infrasettimanali, permessi speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'. 2. I permessi di cui al comma 1 sono altresi' concessi al personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, qualora tale personale intenda trascorrere il fine settimana o le festivita' infrasettimanali fuori dalla sede ove e' autorizzato a pernottare. Per tale personale gli stessi decorrono dalla fine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'.