Art. 4. Licenza ordinaria 1. Il personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'. 2. Per il personale con oltre dieci mesi e non oltre ventiquattro mesi di servizio la durata della licenza ordinaria e' di ventotto giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per il personale con oltre ventiquattro mesi di servizio e' di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'organismo accettate dall'Autorita' nazionale. 3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 4. A tutto il personale di cui al comma 1 sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 5. In caso di servizio presso enti/reparti ove l'orario settimanale di lavoro e' distribuito su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a ventiquattro ed a ventisei giorni lavorativi. 6. Nell'anno di maturazione del diritto di cui al comma 1 o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile. 8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruzione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovra' essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo. 9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovra' fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. 10. Il diritto alla licenza ordinaria non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi e' autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 11. Le infermita' insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a tre giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' il trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta. 13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 4, commi 3 e 4: - La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante: "Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1977, n. 355. Il testo dell'art. 1 e' il seguente: "Art. 1. - Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde".