Art. 4.
                          Licenza ordinaria

  1.  Il  personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di
servizio  ha  diritto,  in  ogni  anno  di servizio, ad un periodo di
licenza  ordinaria  retribuito.  Durante  tale  periodo  al personale
spetta  la  normale retribuzione, escluse le indennita' che non siano
corrisposte per dodici mensilita'.
  2.  Per  il personale con oltre dieci mesi e non oltre ventiquattro
mesi  di  servizio  la  durata della licenza ordinaria e' di ventotto
giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per il personale
con   oltre  ventiquattro  mesi  di  servizio  e'  di  trenta  giorni
lavorativi,  con  esclusione  del  personale che frequenta i corsi di
formazione,  per  il  quale  continua  ad  applicarsi  la  disciplina
prevista   dai  rispettivi  ordinamenti.  Al  personale  in  servizio
all'estero  o  presso  organismi internazionali (con sede in Italia o
all'estero),  contingenti ONU compresi, competono le licenze previste
dalle  leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali,
ovvero  da  norme  proprie  dell'organismo  accettate  dall'Autorita'
nazionale.
  3.  I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate
previste  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della  legge 23
dicembre 1977, n. 937.
  4.  A tutto il personale di cui al comma 1 sono altresi' attribuite
quattro  giornate  di  riposo  da fruire nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  5. In caso di servizio presso enti/reparti ove l'orario settimanale
di  lavoro  e' distribuito su cinque giorni, il sabato e' considerato
non  lavorativo  ed  i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2,
sono  ridotti  rispettivamente  a  ventiquattro  ed a ventisei giorni
lavorativi.
  6.  Nell'anno  di  maturazione  del  diritto di cui al comma 1 o di
cessazione  dal  servizio,  la  durata  della  licenza  ordinaria  e'
determinata  in  proporzione  ai  dodicesimi di servizio prestato. La
frazione  di  mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti
gli effetti come mese intero.
  7.  La  licenza  ordinaria  e'  un  diritto irrinunciabile e non e'
monetizzabile.
  8.  Nel  caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano
reso   possibile  la  fruzione  della  licenza  ordinaria  nel  corso
dell'anno,  la  licenza ordinaria dovra' essere fruita entro il primo
semestre dell'anno successivo.
  9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze  di  carattere  personale,  il personale dovra' fruire della
licenza  residua  al  31  dicembre  entro il mese di aprile dell'anno
successivo a quello di spettanza.
  10.  Il diritto alla licenza ordinaria non e' riducibile in ragione
di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per
l'intero  anno  solare.  In  quest'ultima  ipotesi  e' autorizzato il
periodo  di  godimento  della  licenza  ordinaria  in  relazione alle
esigenze di organizzazione del servizio.
  11.  Le  infermita'  insorte  durante  la  fruizione  della licenza
ordinaria   ne   interrompono  il  godimento  nei  casi  di  ricovero
ospedaliero  o  di  infortuni  e  malattie  superiori  a  tre giorni,
adeguatamente  e  debitamente documentate e che l'amministrazione sia
posta   in   condizione   di   accertare   a  seguito  di  tempestiva
informazione.
  12.  In  caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili
esigenze  di  servizio,  al  personale richiamato compete il rimborso
delle  spese di viaggio per il rientro in sede nonche' il trattamento
previsto  in  occasione  di  servizi  isolati  fuori  sede.  Identico
trattamento  compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il
personale  fruiva  della  licenza  ordinaria. Il personale ha inoltre
diritto  al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza
ordinaria non goduta.
  13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio
1998.  Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  previste dalle norme vigenti in materia
per   il   personale   militare,   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni.
 
           Nota all'art. 4, commi 3 e 4:
            -    La  legge    23  dicembre   1977, n.   937, recante:
          "Attribuzione di giornate di riposo ai    dipendenti  delle
          pubbliche  amministrazioni"  e' pubblicata   nella Gazzetta
          Ufficiale 30  dicembre 1977,  n. 355.  Il testo dell'art. 1
          e' il seguente:
            "Art.  1.  -  Ai  dipendenti  civili  e  militari   delle
          pubbliche  amministrazioni  centrali   e locali,  anche con
          ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici  economici,
          sono  attribuite,  in  aggiunta  ai  periodi   di   congedo
          previsti  dalle  norme  vigenti,  sei  giornate complessive
          di riposo  da  fruire nel  corso   dell'anno solare    come
          segue:
               a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
            b)  quattro    giornate, a richiesta degli   interessati,
          tenendo conto delle esigenze dei servizi.
            Le due giornate di cui al  punto a) del precedente  comma
          seguono la disciplina del congedo ordinario.
            Le  quattro giornate  di cui al punto b) del  primo comma
          non fruite  nell'anno  solare,    per  fatto  derivante  da
          motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
          sono  forfettariamente  compensate  in  ragione di L. 8.500
          giornaliere lorde".