Art. 5.
                        Licenza straordinaria

  1.  Per il personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi
di  servizio la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa
prevista  dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  luglio  1995,  n.  394, e successive modificazioni ed
integrazioni.  La  licenza  straordinaria  di convalescenza non e' da
ritenersi   compresa   nel  tetto  massimo  fissato  per  la  licenza
straordinaria  dal  predetto  articolo  13,  comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995, n. 394, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2.  Per  il  personale  di  cui  al  comma  1,  la licenza breve e'
soppressa.
  3.  Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio
1998.  Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  previste dalle norme vigenti in materia
per   il   personale   militare,   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni.
  4.  L'Amministrazione  della  difesa  favorisce  l'aspirazione  dei
volontari  in  ferma  breve  con  oltre  dieci  mesi  di servizio che
intendono  conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o
universitario    o    partecipare   a   corsi   di   specializzazione
postuniversitari   o  ad  altri  corsi  istituiti  presso  le  scuole
pubbliche  o  parificate  nella  stessa sede di servizio. A tal fine,
oltre  ai  normali  periodi  di  licenza  straordinaria per esami, e'
concesso,   soddisfatte   le  esigenze  operative,  addestrative,  di
sicurezza   e   di   servizio,  un  periodo  annuale  complessivo  di
centocinquanta  ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale
periodo  viene detratto dai periodi previsti per la normale attivita'
d'impiego,   secondo  le  esigenze  prospettate  dall'interessato  al
comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi
stessi.    L'interessato   dovra'   dimostrare,   attraverso   idonea
documentazione,  di  avere frequentato il corso di studi per il quale
ha  richiesto  il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di
abuso,  con  decurtazione  del  periodo  gia'  fruito  dalla  licenza
ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.
 
           Nota all'art. 5, comma 1:
            -    Il  D.P.R.    31 luglio   1995,   n. 394,   recante:
          "Recepimento  del provvedimento  di concertazione  del   20
          luglio  1995 riguardante  il personale  delle Forze  armate
          (Esercito,    Marina e   Aeronautica)" e' pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   22  settembre    1995,    n.    222,
          supplemento   ordinario.   Il  testo  dell'art.  13,  comma
          1,  e'  il seguente:
            "Art.   13 (Licenze   straordinarie).  -    1.  Per    il
          personale    di  cui  all'art.  1,  comma    1,  la licenza
          straordinaria   e' disciplinata  dalla  normativa  prevista
          dall'art.  3  della    legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
          interpretato, modificato  ed integrato dall'art. 22,  commi
          22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724".