Art. 5. Licenza straordinaria 1. Per il personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non e' da ritenersi compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria dal predetto articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve e' soppressa. 3. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. L'Amministrazione della difesa favorisce l'aspirazione dei volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio che intendono conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione postuniversitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, e' concesso, soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dai periodi previsti per la normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi stessi. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.
Nota all'art. 5, comma 1: - Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, recante: "Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1995, n. 222, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 13, comma 1, e' il seguente: "Art. 13 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724".