Art. 6.
                             Festivita'

  1.  Sono  considerati  giorni festivi esclusivamente le domeniche e
gli  altri  giorni  riconosciuti  come  tali  dallo Stato a tutti gli
effetti  civili,  nonche'  la ricorrenza del Santo Patrono del comune
sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
  2.  Al  personale  appartenente alle chiese cristiane avventiste ed
alla  religione  ebraica  si applicano le disposizioni delle leggi 22
novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.
 
           Note all'art. 6, comma 2:
            -    La legge   22   novembre   1988, n.   516,  recante:
          "Norme per  la regolazione  dei rapporti  tra  lo Stato   e
          l'Unione italiana  delle Chiese  cristiane  avventiste  del
          7    giorno"   e'   pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale 2
          dicembre 1988, n. 283, supplemento ordinario.
            - La legge 8 marzo 1989, n. 101, recante: "Norme  per  la
          regolazione  dei   rapporti   tra   lo   Stato e   l'Unione
          delle  Comunita'  ebraiche italiane" e'   pubblicata  nella
          Gazzetta    Ufficiale  23 marzo   1989, n.  69, supplemento
          ordinario.