Art. 7.
                    Alloggiamento e pernottamenti

  1.  L'articolo  48  del  decreto del Presidente della Repubblica 18
luglio 1986, n. 545, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  48  (Alloggiamento  e  pernottamenti). - 1. Tutti i militari
hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio.
  2.  I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio e
quelli  dei  contingenti  occorrenti per i servizi di pronto impiego,
nonche'  i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da
meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva hanno
l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale
ove  possono  conservare  cose  di  proprieta' privata secondo quanto
prescritto dall'articolo 49.
  3.  Fatte  salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in
relazione alla situazione abitativa locale, puo' autorizzare:
    a)  gli  ufficiali,  i  sottufficiali,  i  volontari di truppa in
servizio  permanente, i volontari in ferma breve con oltre dieci mesi
di servizio, nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme
speciali  da piu' di dieci mesi ad alloggiare in localita' diversa da
quella di servizio;
    b)  i volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio
nonche'  i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da
meno  di dieci mesi, con la famiglia abitante nella localita' sede di
servizio, a pernottare presso la stessa.
  4.  Per  il  personale  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia   di   finanza,   in   relazione   agli   specifici   compiti
istituzionali,  si  applicano  le particolari disposizioni emanate in
materia.".
 
           Nota all'art. 7:
            -    Il  D.P.R.    18  luglio    1986, n.   545, recante:
          "Approvazione del regolamento  di  disciplina militare,  ai
          sensi  dell'art. 5,  primo comma,  della legge  11   luglio
          1978,  n.  382"  e' pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15
          settembre 1986, n. 214. Il testo degli articoli 48 e 49  e'
          il seguente:
            "Art.  48   (Alloggiamento e  pernottamenti). -  1. Tutti
          i militari hanno l'obbligo di  alloggiare  nella  localita'
          sede di servizio.
            2.  I  sergenti,  i graduati e  i militari semplici hanno
          l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto    o  di
          unita'  navale  ove  possono conservare cose  di proprieta'
          privata secondo  quanto prescritto dal successivo art. 49.
            3. Fatte salve le esigenze di  servizio, il comandante di
          corpo, in relazione alla situazione abitativa locale,  puo'
          autorizzare:
            a)  gli ufficiali  ed i  sottufficiali  fino al  grado di
          sergente  maggiore  ed i   sergenti coniugati ad alloggiare
          in localita' diversa da quella di servizio;
            b) i  sergenti nonche' i   graduati e  militari  semplici
          vincolati  a  ferme   speciali, con   la famiglia  abitante
          nella  localita' sede  di servizio, a pernottare presso  la
          stessa.
            4.  Per   il personale   dell'Arma dei carabinieri  e del
          Corpo della guardia   di   finanza,   in   relazione   agli
          specifici       compiti  istituzionali,       vigono     le
          particolari  disposizioni   emanate  in materia".
            "Art.  49 (Detenzione e uso di cose di proprieta' privata
          nei luoghi militari). - 1. Nei luoghi militari:
            a) e' consentita la detenzione di  abiti civili od  altri
          oggetti  di  proprieta'  privata,  compatibilmente  con  le
          disponibilita' individuali di  alloggiamento,  fatta  salva
          la   conservazione    del    corredo    ed  equipaggiamento
          militare;
            b)   puo'  essere proibito  dal  comandante  del  corpo o
          da   altra autorita'   superiore,     in   relazione      a
          particolari     esigenze  di sicurezza,  anche  temporanee,
          l'uso    o  la    semplice     detenzione     di   macchine
          fotografiche o  cinematografiche o  di apparecchiature  per
          registrazioni foniche o audiovisive;
            c)    e' vietata  la detenzione  di  armi e  munizioni di
          proprieta' privata, ad eccezione delle armi di ordinanza;
            d) e'   sempre vietata   la  detenzione    di  apparecchi
          trasmittenti o ricetrasmittenti.
            2.  Per   il personale   dell'Arma dei carabinieri  e del
          Corpo della guardia   di   finanza,   in   relazione   agli
          specifici       compiti  istituzionali,       vigono     le
          particolari  disposizioni   emanate  in materia".