Art. 7. Alloggiamento e pernottamenti 1. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Alloggiamento e pernottamenti). - 1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio. 2. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego, nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo quanto prescritto dall'articolo 49. 3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, puo' autorizzare: a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da piu' di dieci mesi ad alloggiare in localita' diversa da quella di servizio; b) i volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi, con la famiglia abitante nella localita' sede di servizio, a pernottare presso la stessa. 4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.".
Nota all'art. 7: - Il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, recante: "Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986, n. 214. Il testo degli articoli 48 e 49 e' il seguente: "Art. 48 (Alloggiamento e pernottamenti). - 1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio. 2. I sergenti, i graduati e i militari semplici hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo quanto prescritto dal successivo art. 49. 3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo, in relazione alla situazione abitativa locale, puo' autorizzare: a) gli ufficiali ed i sottufficiali fino al grado di sergente maggiore ed i sergenti coniugati ad alloggiare in localita' diversa da quella di servizio; b) i sergenti nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali, con la famiglia abitante nella localita' sede di servizio, a pernottare presso la stessa. 4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia". "Art. 49 (Detenzione e uso di cose di proprieta' privata nei luoghi militari). - 1. Nei luoghi militari: a) e' consentita la detenzione di abiti civili od altri oggetti di proprieta' privata, compatibilmente con le disponibilita' individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare; b) puo' essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorita' superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive; c) e' vietata la detenzione di armi e munizioni di proprieta' privata, ad eccezione delle armi di ordinanza; d) e' sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti. 2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia".