Art. 8. Libera uscita 1. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e' sostituito dai seguenti: " 1. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato. 1-bis. Quanto previsto al comma 1, si applica altresi' al rimanente personale volontario in ferma breve o di leva vincolato a ferme speciali che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale. 1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, fatte salve improrogabili esigenze di servizio e procedimenti disciplinari in corso, possono, qualora il militare ne faccia richiesta, essere concessi permessi speciali notturni.".
Nota all'art. 8: - Il testo del comma 1 dell'art. 45 del D.P.R. n. 545/1986 sopra citato e' il seguente: "Art. 45 (Libera uscita). - 1. I sergenti, i graduati e militari semplici fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato".