Art. 8.
                            Libera uscita

  1.  Il  comma  1  dell'articolo 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e' sostituito dai seguenti:
  " 1. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio,
i  graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di
dieci  mesi ed i graduati e militari in servizio di leva fruiscono di
libera  uscita  secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore
per ciascuna Forza armata o Corpo armato.
  1-bis. Quanto previsto al comma 1, si applica altresi' al rimanente
personale  volontario  in  ferma  breve  o  di leva vincolato a ferme
speciali  che  pur  non  avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce
degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale.
  1-ter.   Al   personale   di   cui  al  comma  1-bis,  fatte  salve
improrogabili  esigenze  di  servizio  e procedimenti disciplinari in
corso,  possono,  qualora  il  militare  ne  faccia richiesta, essere
concessi permessi speciali notturni.".
 
           Nota all'art. 8:
            -  Il    testo  del comma 1   dell'art. 45 del D.P.R.  n.
          545/1986 sopra citato e' il seguente:
            "Art. 45  (Libera uscita). - 1.  I sergenti,  i  graduati
          e  militari  semplici  fruiscono di   libera uscita secondo
          turni  o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna
          Forza armata o Corpo armato".