Art. 9.
                        Modalita' di impiego
  1. Le modalita' di impiego settimanale dei volontari in ferma breve
con  meno  di dieci mesi di servizio, nonche' dei graduati e militari
semplici  vincolati  a  ferme  speciali  da  meno  di dieci mesi sono
equiparate  a  quelle  previste  per  il  personale  in ferma di leva
obbligatoria.
  2.  Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e
di  servizio dei reparti, l'impiego del personale volontario in ferma
breve con oltre dieci mesi di servizio ha una durata complessivamente
pari a quella dei volontari in servizio permanente.
  3.   L'attivita'   giornaliera   comprende   i  periodi  di  lavoro
effettivamente  svolti  escludendo  dal computo le attivita' dedicate
all'espletamento   di  esigenze  di  carattere  personale,  ancorche'
disciplinate dall'orario di servizio.
  4.  I  servizi  di  guardia dovranno essere disciplinati prevedendo
appositi turni di riposo. Le modalita' di fruizione di detti turni di
riposo sono disciplinate da apposita normativa di Forza armata.
  5.  Ove  necessiti  impiegare  volontari  in ferma breve per durate
superiori  rispetto  alla prevista attivita' di impiego, le eventuali
eccedenze   daranno   luogo  ad  adeguati  turni  di  riposo/recupero
psicofisico, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.