Art. 9. Modalita' di impiego 1. Le modalita' di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, nonche' dei graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi sono equiparate a quelle previste per il personale in ferma di leva obbligatoria. 2. Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio dei reparti, l'impiego del personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha una durata complessivamente pari a quella dei volontari in servizio permanente. 3. L'attivita' giornaliera comprende i periodi di lavoro effettivamente svolti escludendo dal computo le attivita' dedicate all'espletamento di esigenze di carattere personale, ancorche' disciplinate dall'orario di servizio. 4. I servizi di guardia dovranno essere disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Le modalita' di fruizione di detti turni di riposo sono disciplinate da apposita normativa di Forza armata. 5. Ove necessiti impiegare volontari in ferma breve per durate superiori rispetto alla prevista attivita' di impiego, le eventuali eccedenze daranno luogo ad adeguati turni di riposo/recupero psicofisico, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.