Art. 10.
                   Accesso alla proprieta' privata
  1. Per le  operazioni di formazione e di  conservazione del catasto
dei   fabbricati,  i   funzionari   degli   uffici  del   territorio,
espressamente   delegati   e   muniti    di   speciale   tessera   di
riconoscimento,  hanno diritto  di accedere  alle proprieta'  private
dietro preavviso di almeno sette giorni.
  2. Le disposizioni di cui al  comma 1 si applicano anche ai tecnici
professionisti  abilitati alla  redazione  di  atti di  aggiornamento
cartografico,  limitatamente  all'accesso,  ove necessario,  a  punti
fiduciali. Gli ordini professionali  rilasciano, a tal fine, speciali
tessere di riconoscimento.