Art. 17.
                   Elaborazione e rappresentazione
                  della cartografia informatizzata
  1.  La rappresentazione  cartografica, ottenuta  dalla elaborazione
dei dati  presenti nel  relativo archivio informatizzato,  conserva i
contenuti informativi ed  i simboli della mappa vigente  alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, con la sola eccezione dei
perimetri dei  fabbricati, che vengono  evidenziati con una  linea di
spessore maggiore rispetto a quello delle rimanenti linee.