Art. 17. Elaborazione e rappresentazione della cartografia informatizzata 1. La rappresentazione cartografica, ottenuta dalla elaborazione dei dati presenti nel relativo archivio informatizzato, conserva i contenuti informativi ed i simboli della mappa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la sola eccezione dei perimetri dei fabbricati, che vengono evidenziati con una linea di spessore maggiore rispetto a quello delle rimanenti linee.