Art. 19
                           Punti fiduciali
  1. Il  punto fiduciale e' un  particolare topografico, univocamente
individuato e  geometricamente definito, idoneo ad  essere utilizzato
come  riferimento  per tutte  le  misure  inerenti le  operazioni  di
formazione e adeguamento della cartografia  e di redazione degli atti
geometrici di aggiornamento.
  2.  L'insieme dei  punti  fiduciali identifica  nel territorio  due
distinte  maglie  che  vengono  definite primaria  e  secondaria,  in
relazione ai requisiti indicati negli articoli 20 e 21.
  3.  L'insieme  dei  punti   fiduciali,  unitamente  ai  vertici  di
riferimento degli altri organi  cartografici dello Stato, costituisce
un archivio unitario, creato d'intesa  con gli organi medesimi presso
il dipartimento del territorio.
  4.  Il   dipartimento  del   territorio,  in  qualita'   di  organo
cartografico dello Stato, puo' certificare la qualita' dei vertici di
riferimento istituiti  da enti  pubblici o privati  nello svolgimento
dei  rilevamenti  di competenza.  La  certificazione  e' resa  previa
verifica dei requisiti previsti  dal presente regolamento, nonche' da
eventuali capitolati  tecnici definiti d'intesa con  gli altri organi
cartografici  produttori  di  vertici.   Tali  vertici,  ottenuta  la
certificazione, possono essere inseriti nell'archivio di cui al comma
3.
  5.  Nuove modalita'  operative  nella  determinazione della  maglia
primaria e secondaria dei  punti fiduciali, conseguenti agli sviluppi
tecnologici, sono  disciplinati con  provvedimento del  direttore del
dipartimento del territorio.