Art. 19 Punti fiduciali 1. Il punto fiduciale e' un particolare topografico, univocamente individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti geometrici di aggiornamento. 2. L'insieme dei punti fiduciali identifica nel territorio due distinte maglie che vengono definite primaria e secondaria, in relazione ai requisiti indicati negli articoli 20 e 21. 3. L'insieme dei punti fiduciali, unitamente ai vertici di riferimento degli altri organi cartografici dello Stato, costituisce un archivio unitario, creato d'intesa con gli organi medesimi presso il dipartimento del territorio. 4. Il dipartimento del territorio, in qualita' di organo cartografico dello Stato, puo' certificare la qualita' dei vertici di riferimento istituiti da enti pubblici o privati nello svolgimento dei rilevamenti di competenza. La certificazione e' resa previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonche' da eventuali capitolati tecnici definiti d'intesa con gli altri organi cartografici produttori di vertici. Tali vertici, ottenuta la certificazione, possono essere inseriti nell'archivio di cui al comma 3. 5. Nuove modalita' operative nella determinazione della maglia primaria e secondaria dei punti fiduciali, conseguenti agli sviluppi tecnologici, sono disciplinati con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio.