Art. 2.
                          Unita' immobiliare
  1.  L'unita'   immobiliare  e'   costituita  da  una   porzione  di
fabbricato, o da un fabbricato, o  da un insieme di fabbricati ovvero
da un'area, che, nello stato in  cui si trova e secondo l'uso locale,
presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale.
  2.  L'abitazione e  gli  altri  immobili strumentali  all'esercizio
dell'attivita'   agricola   costituiscono   unita'   immobiliari   da
denunciare in catasto autonomamente.
  3. Sono considerate unita'  immobiliari anche le costruzioni ovvero
porzioni di esse,  ancorate o fisse al suolo,  di qualunque materiale
costituite, nonche'  gli edifici sospesi o  galleggianti, stabilmente
assicurati  al  suolo,  purche' risultino  verificate  le  condizioni
funzionali e reddituali di cui al  comma 1. Del pari sono considerate
unita' immobiliari i  manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente
appoggiati  al suolo,  quando siano  stabili nel  tempo e  presentino
autonomia funzionale e reddituale.