Art. 22.
           Disciplina dei lavori topografici e cartografici
  1.  Il rilevamento  topografico e  la formazione  della cartografia
sono eseguiti in economia ovvero attraverso appalti.
  2.  La   cartografia  viene  realizzata  direttamente   in  formato
numerico,  mediante elaborazione  delle misure  direttamente rilevate
sul terreno  o sul modello stereoscopico  restituito analiticamente o
attraverso tecniche di cartografia digitale.
  3. La  cartografia e' inquadrata planoaltimetricamente  nel sistema
geodetico nazionale.
  4. Le metodologie di formazione della cartografia e della struttura
del relativo archivio informatizzato  sono disciplinate dalle norme e
dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.