Art. 24.
               Precisioni planoaltimetriche della mappa
  1. Le precisioni della  mappa sono commisurate alle caratteristiche
delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione.
  2. Per  i punti  della mappa catastale,  sono stabiliti  i seguenti
criteri  per   la  definizione  delle  tolleranze   planimetriche  ed
altimetriche:
  a) le coordinate (N' , E' ) di un punto P del terreno
                     p    p
memorizzate nell'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso
punto (N , E ) ricavate con operazioni topografiche sufficientemente
        p   p
precise e riferite  ai vertici della rete  geodetica di inquadramento
della mappa, devono soddisfare la relazione:
           _                           _
          |           2              2  | 1/2
          |(N'  - N  )  + (E'  - E  )   |      < o = T
          |_ p     p        p     p    _|             p
in cui T  e' uguale a:
        p
  1) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
  2) 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina;
  3) 1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna;
  b)la  differenza tra  la quota  H prime  di un  punto del  terreno,
memorizzata nell'archivio informatico e la quota H dello stesso punto
ricavata direttamente  con operazioni sufficientemente  precise, deve
soddisfare la seguente relazione:
             | H' - H | < o = T
                               H
in cui T  :
        H
   1) per i punti quotati isolati, e' uguale a:
  a) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
  b) 0.60 m per le aree agricole di pianura o media collina;
  c) 1.00 m per le aree agricole di alta collina o montagna;
  2) per i punti appartenenti a curve di livello, e' uguale a:
  a) 0.60 m per aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
  b) 0.90 m per aree agricole di pianura e media collina;
  c) 1.80 m per aree agricole di alta collina o montagna.