Art. 26.
                Formazione del catasto dei fabbricati
  1.  Per  quanto non diversamente previsto dal presente regolamento,
ai  fini  della  formazione  del catasto dei fabbricati si applica la
normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.
  2.  La  formazione del catasto fabbricati e' avviata, anche a mezzo
di rilievi aereofotografici, a cura del dipartimento del territorio e
completata   a   cura   della   parte,   con  le  modalita'  previste
nell'articolo  9.  Gli  uffici dipendenti provvedono alla iscrizione,
nel  catasto  dei  fabbricati,  senza  attribuzione  di rendita e con
apposita   annotazione  di  provenienza  attestante  la  mancanza  di
elaborati  tecnici,  delle  costruzioni  o  porzioni  di esse censite
ovvero  denunciate  al  catasto  terreni  entro la data di entrata in
vigore  del presente regolamento. In sede di aggiornamento degli atti
del  catasto dei fabbricati con le procedure automatiche previste dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 24 dicembre 1994, n. 300, e' facolta'
dell'ufficio  di operare al principio della continuita' storica delle
iscrizioni catastali.
  3.  L'inizio delle operazioni di formazione e' oggetto di preavviso
alla   cittadinanza.  Il  dipartimento  del  territorio  pubblica  le
risultanze  delle  operazioni  di  cui  al  comma 2, secondo periodo.
Avverso  alle predette risultanze sono ammessi reclami e osservazioni
con  le modalita' previste dalla normativa richiamata all'articolo 5,
limitatamente  alle incoerenze eventualmente introdotte negli archivi
in  seguito  alle  operazioni  di  migrazione  delle informazioni dal
catasto terreni a quello dei fabbricati.
  4. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio,
da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, vengono definite le fasi di
formazione  del  catasto  dei  fabbricati  e le modalita' tecniche ed
operative di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.