Art. 26. Formazione del catasto dei fabbricati 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della formazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano. 2. La formazione del catasto fabbricati e' avviata, anche a mezzo di rilievi aereofotografici, a cura del dipartimento del territorio e completata a cura della parte, con le modalita' previste nell'articolo 9. Gli uffici dipendenti provvedono alla iscrizione, nel catasto dei fabbricati, senza attribuzione di rendita e con apposita annotazione di provenienza attestante la mancanza di elaborati tecnici, delle costruzioni o porzioni di esse censite ovvero denunciate al catasto terreni entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di aggiornamento degli atti del catasto dei fabbricati con le procedure automatiche previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, e' facolta' dell'ufficio di operare al principio della continuita' storica delle iscrizioni catastali. 3. L'inizio delle operazioni di formazione e' oggetto di preavviso alla cittadinanza. Il dipartimento del territorio pubblica le risultanze delle operazioni di cui al comma 2, secondo periodo. Avverso alle predette risultanze sono ammessi reclami e osservazioni con le modalita' previste dalla normativa richiamata all'articolo 5, limitatamente alle incoerenze eventualmente introdotte negli archivi in seguito alle operazioni di migrazione delle informazioni dal catasto terreni a quello dei fabbricati. 4. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, vengono definite le fasi di formazione del catasto dei fabbricati e le modalita' tecniche ed operative di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.