Art. 3.
                    Immobili oggetto di censimento
  1.   Costituiscono   oggetto   dell'inventario  tutte   le   unita'
immobiliari, come definite all'articolo 2.
  2. Ai  soli fini della  identificazione, ai sensi  dell'articolo 4,
possono formare oggetto di  iscrizione in catasto, senza attribuzione
di rendita  catastale, ma con  descrizione dei caratteri  specifici e
della destinazione d'uso, i seguenti immobili:
  a)  fabbricati  o  loro  porzioni  in corso  di  costruzione  o  di
definizione;
  b) costruzioni  inidonee ad utilizzazioni produttive  di reddito, a
causa dell'accentuato livello di degrado;
    c) lastrici solari;
    d) aree urbane.
  3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non
costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
  a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2 ;
  b) serre  adibite alla coltivazione  e protezione delle  piante sul
suolo naturale;
  c) vasche  per l'acquacoltura o  di accumulo per  l'irrigazione dei
terreni;
    d) manufatti isolati privi di copertura;
  e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di
altezza utile inferiore  a 1,80 m, purche' di  volumetria inferiore a
150 m(elevato a)3 ;
  f) manufatti precari, privi  di fondazione, non stabilmente infissi
al suolo.
  4. Le opere di cui al comma  3, lettere a) ed e), nonche' quelle di
cui  alla  lettera  c)   rivestite  con  paramento  murario,  qualora
accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono
oggetto  di  iscrizione  in  catasto  contestualmente  alle  predette
unita'.