Art. 4.
                      Identificazione catastale
  1. A ciascuna unita' immobiliare  e comunque ad ogni bene immobile,
quando  ne   occorra  l'univoca  individuazione,  e'   attribuito  un
identificativo catastale.
  2. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio,
sono  disciplinati   i  criteri  tecnici  per   la  standardizzazione
dell'identificativo catastale dei beni immobili.