Art. 4. Identificazione catastale 1. A ciascuna unita' immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra l'univoca individuazione, e' attribuito un identificativo catastale. 2. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, sono disciplinati i criteri tecnici per la standardizzazione dell'identificativo catastale dei beni immobili.