Art. 5.
                   Norme generali di conservazione
  1. Per  quanto non diversamente previsto  dal presente regolamento,
ai fini della conservazione del  catasto dei fabbricati si applica la
normativa vigente per il nuovo  catasto edilizio urbano istituito con
regio  decreto-legge   13  aprile  1939,  n.   652,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.