Art. 6.
       Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria
  1.  Ai  fini della  applicazione  delle  modalita' semplificate  di
denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza
cartografica o censuaria:
  a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti
in mappa e  comportanti un incremento di superficie  coperta minore o
uguale al cinquanta per cento  della superficie occupata dal corpo di
fabbrica preesistente;
  b) le unita' afferenti fabbricati  gia' censiti o nuove costruzioni
aventi superficie  minore o uguale a  20 m(elevato a)2 ;  i manufatti
precari in lamiera o legname,  le costruzioni in muratura di pietrame
a  secco, le  tettoie, le  vasche e  simili, purche'  abbiano modesta
consistenza planovolumetrica;
  c) le costruzioni  non abitabili o agibili e comunque  di fatto non
utilizzabili,  a   causa  di   dissesti  statici,  di   fatiscenza  o
inesistenza  di elementi  strutturali e  impiantistici, ovvero  delle
principali   finiture   ordinariamente   presenti   nella   categoria
catastale, cui l'immobile e' censito o  censibile, ed in tutti i casi
nei quali  la concreta utilizzabilita'  non e' conseguibile  con soli
interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali
casi   alla    denuncia   deve    essere   allegata    una   apposita
autocertificazione, attestante  l'assenza di allacciamento  alle reti
dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.