Art. 6. Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria 1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria: a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente; b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica; c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.