Art. 7.
  Modalita' semplificate per la  denuncia delle costruzioni di scarsa
rilevanza cartografica o censuria
  1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui
all'articolo  6,   si  effettua   mediante  la   presentazione  della
documentazione prevista  dalla normativa  citata all'articolo  5, per
l'accatastamento  delle unita'  immobiliari urbane.  E' facolta'  del
tecnico di parte allegare, in  luogo del tipo mappale, inquadrato sui
punti  fiduciali,  un   documento  per  l'aggiornamento  cartografico
redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle
misure, sulla  base di elementi  desunti da fonti  cartografiche, ivi
comprese  le foto  aeree, ovvero  con  misure atte  a posizionare  il
fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa.
Al  libretto  di  misure  e'   allegato  un  estratto  di  mappa  con
l'indicazione della  costruzione. Nel  caso di atto  di aggiornamento
gia' prodotto, ma non inserito  in atti, in luogo della presentazione
dell'estratto di mappa, e' sufficiente  la citazione degli estremi di
presentazione in catasto del suddetto atto.
  2.  Per  le finalita'  di  cui  al  comma  1, secondo  periodo,  il
dipartimento  del territorio  provvede  alla  predisposizione di  una
apposita procedura  informatica, che  sara' fornita  gratuitamente ai
consigli  nazionali  delle  categorie  professionali  abilitate  alla
presentazione  degli  atti   di  aggiornamento  catastale,  affinche'
provvedano ad una loro diffusione fra gli iscritti.