Art. 8. Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo Accertamento e classamento delle unita' immobiliari 1. Fino all'entrata in vigore delle nuove discipline di cui all'articolo 3, commi 154 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le operazioni di accertamento e di classamento delle unita' immobiliari da iscrivere al catasto dei fabbricati si applica, per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 3, commi 154 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si rinvia alle note alle premesse.