Art. 8.
          Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo
         Accertamento e classamento delle unita' immobiliari
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore delle  nuove  discipline  di  cui
all'articolo 3,  commi 154 e  156, della  legge 23 dicembre  1996, n.
662, per le operazioni di  accertamento e di classamento delle unita'
immobiliari da  iscrivere al catasto  dei fabbricati si  applica, per
quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento,
la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.
 
           Nota all'art. 8:
            -  Per il  testo  dell'art. 3,  commi  154 e  156,  della
          legge    23 dicembre 1996, n. 662, si rinvia alle note alle
          premesse.