Art. 9. Mutazioni soggettive ed oggettive delle unita' immobiliari iscritte d'ufficio 1. In caso di variazione nello stato o nella destinazione d'uso, anche solo parziale, di una unita' immobiliare iscritta d'ufficio al catasto dei fabbricati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, secondo periodo, ovvero quando e' necessario conoscerne la rendita catastale ai fini fiscali, la parte provvede al completamento dell'accatastamento con le modalita' previste dal presente capo, per tutte le unita' derivate. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la volturazione di unita' immobiliari, conseguente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.