Art. 9.
                  Mutazioni soggettive ed oggettive
             delle unita' immobiliari iscritte d'ufficio
  1. In  caso di variazione  nello stato o nella  destinazione d'uso,
anche solo parziale, di una  unita' immobiliare iscritta d'ufficio al
catasto dei  fabbricati ai sensi  dell'articolo 26, comma  2, secondo
periodo, ovvero quando e'  necessario conoscerne la rendita catastale
ai    fini   fiscali,    la   parte    provvede   al    completamento
dell'accatastamento con le modalita'  previste dal presente capo, per
tutte le unita' derivate.
  2. Le  disposizioni di  cui al  comma 1 si  applicano anche  per la
volturazione di unita' immobiliari,  conseguente ad atti traslativi o
costitutivi di diritti reali.