Art. 12
                     Esecuzione dell'espulsione
    1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante  accompagnamento  alla  frontiera,  ovvero il respingimento,
perche'  occorre  procedere   al   soccorso   dello   straniero,   ad
accertamenti   supplementari   in   ordine   alla   sua  identita'  o
nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti  per  il  viaggio,
ovvero  per  l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia  trattenuto  per  il
tempo   strettamente   necessario  presso  il  centro  di  permanenza
temporanea  e  assistenza  piu'  vicino,  tra  quelli  individuati  o
costituiti  con  decreto del ministro dell'Interno, di concerto con i
ministri per la Solidarieta' sociale e del Tesoro.
    2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita'  tali  da
assicurare  la  necessaria  assistenza  e il pieno rispetto della sua
dignita'. Oltre a  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  5,  e'
assicurata   in   ogni  caso  la  liberta'  di  corrispondenza  anche
telefonica con l'esterno.
    3. Il questore del luogo in cui  si  trova  il  centro  trasmette
copia  degli  atti  al  pretore,  senza  ritardo  e comunque entro le
quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
    4. Il pretore, ove  ritenga  sussistenti  i  presupposti  di  cui
all'articolo  11  e  al presente articolo, convalida il provvedimento
del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del  Codice
di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di
avere  ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la  convalida  puo'  essere  disposta
anche  in  sede  di  esame  del  ricorso  avverso il provvedimento di
espulsione.
    5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un  periodo
di  complessivi  venti  giorni. Su richiesta del questore, il pretore
puo' prorogare il termine  sino  a  un  massimo  di  ulteriori  dieci
giorni,   qualora   sia   imminente  l'eliminazione  dell'impedimento
all'espulsione o al respingimento. Anche prima di  tale  termine,  il
questore  esegue  l'espulsione  o  il  respingimento  non  appena  e'
possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
    6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al  comma  5
e'  proponibile  ricorso  per  Cassazione.  Il  relativo  ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.
    7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure  di  vigilanza  affinche'  lo  straniero  non   si   allontani
indebitamente  dal  centro e provvede a ripristinare senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata.
    8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla  frontiera,
possono  essere  stipulate  convenzioni  con  soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che  svolgono
attivita' di assistenza per stranieri.
    9.  Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il ministro dell'Interno adotta  i
provvedimenti  occorrenti  per  l'esecuzione  di  quanto disposto dal
presente   articolo,   anche   mediante   convenzioni    con    altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari  di  aree, strutture e altre installazioni, nonche' per
la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe  alle  disposizioni
vigenti  in  materia  finanziaria  e di contabilita' sono adottate di
concerto  con  il  ministro  del  Tesoro.  Il  ministro  dell'Interno
promuove   inoltre   le  intese  occorrenti  per  gli  interventi  di
competenza di altri ministri.
 
          Nota all'art. 12:
            - Per il testo degli articoli 737 e seguenti  del  codice
          di procedura civile v. nelle note all'art. 11.