Art. 2
                  Diritti e doveri dello straniero
    1.   Allo  straniero  comunque  presente  alla  frontiera  o  nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona  umana  previsti  dalle  norme  di  diritto  interno,   dalle
convenzioni  internazionali  in  vigore  e  dai  principi  di diritto
internazionale generalmente riconosciuti.
    2. Lo straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio  dello
Stato  gode  dei  diritti  in  materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che  le  convenzioni  internazionali  in  vigore  per
l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui
la  presente  legge  o  le  convenzioni  internazionali  prevedano la
condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e  le
modalita' previsti dal regolamento di attuazione.
    3.  Lo  straniero  regolarmente  soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
    4. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento  con  il
cittadino  relativamente  alla  tutela  giurisdizionale dei diritti e
degli   interessi   legittimi,   nei   rapporti   con   la   pubblica
amministrazione  e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
    5. Ai fini della comunicazione allo straniero  dei  provvedimenti
concernenti  l'ingresso,  il  soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti,  anche  sinteticamente,  in  una  lingua  comprensibile  al
destinatario,  ovvero,  quando  cio'  non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola,  con  preferenza  per  quella  indicata
dall'interessato.
    6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti  dalle  norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate  e  gravi  ragioni  attinenti  alla  amministrazione   della
giustizia  e  alla  tutela  dell'ordine  pubblico  e  della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto  di  prendere
contatto  con  le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere
in  cio'  agevolato  da  ogni  pubblico  ufficiale   interessato   al
procedimento.   L'autorita'   giudiziaria,  l'autorita'  di  pubblica
sicurezza  e  ogni  altro  pubblico  ufficiale  hanno  l'obbligo   di
informare,  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dal  regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del
Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi  abbiano
proceduto  ad  adottare  nei  confronti  di  costui  provvedimenti in
materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori di status personale  ovvero  in  caso  di
decesso  dello  straniero  o  di ricovero ospedaliero urgente e hanno
altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti
per motivi previsti dalla  legge.  Non  si  fa  luogo  alla  predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda  di  asilo,  di  stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
    7.  Gli  accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui
all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piu'
favorevoli  per  i  cittadini  degli  Stati  interessati  a  speciali
programmi  di  cooperazione  per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
    8. Lo straniero presente  nel  territorio  italiano  e'  comunque
tenuto   all'osservanza   degli  obblighi  previsti  dalla  normativa
vigente.