Art. 20
               Lavoro subordinato a tempo determinato
                           e indeterminato
    1.   Il  datore  di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un  rapporto
di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato o indeterminato con uno
straniero   residente   all'estero,   deve   presentare   all'ufficio
periferico  del  ministero  del  Lavoro  e  della  previdenza sociale
competente  per   territorio   apposita   richiesta   nominativa   di
autorizzazione  al  lavoro.  Nei  casi in cui il datore di lavoro non
abbia  una  conoscenza  diretta  dello  straniero,  puo'   richiedere
l'autorizzazione al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste
di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
    2.  Contestualmente  alla domanda di autorizzazione al lavoro, il
datore di lavoro deve  esibire  idonea  documentazione  indicante  le
modalita'   della   sistemazione   alloggiativa   per  il  lavoratore
straniero.
    3.  L'ufficio  periferico  del  ministero  del  Lavoro  e   della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti
numerici,   quantitativi   e   qualitativi,   determinati   a   norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa  verifica  delle
condizioni  offerte  dal  datore  di  lavoro  allo straniero, che non
possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti  collettivi
nazionali di lavoro applicabili.
    4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 3, l'ufficio periferico fornisce
mensilmente al ministero del Lavoro e  della  previdenza  sociale  il
numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime
classificazioni  adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea con quote riservate.
    5.  L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
    6.  Il  datore  di  lavoro  deve  altresi'  esibire   all'ufficio
periferico  del  ministero  del  Lavoro  e  della  previdenza sociale
competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con
lo straniero.
    7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di  soggiorno
per  lavoro  subordinato  che  perde  il  posto di lavoro puo' essere
iscritto nelle liste  di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
validita'  del  permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per  un  periodo  non
inferiore ad un anno.
    8.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso  di  soggiorno  previsto  dal
presente  articolo,  ovvero  il  cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, e' punito con l'arresto da  tre  mesi  a  un  anno  o  con
l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.