Art. 22
                          Lavoro stagionale
    1.   Il  datore  di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto  dei
loro  associati,  che  intendano  instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a carattere stagionale con  uno  straniero  devono
presentare  all'ufficio  periferico  del ministero del Lavoro e della
previdenza  sociale  competente  per  territorio  apposita  richiesta
nominativa.  Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non  abbiano
una  conoscenza  diretta  dello  straniero,  la richiesta puo' essere
effettuata nei confronti di una o piu' persone iscritte  nelle  liste
di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
    2.   L'ufficio  periferico  del  ministero  del  Lavoro  e  della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto
di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla  data
di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
    3.  L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la validita'
minima di venti giorni e massima di sei mesi,  o  di  nove  mesi  nei
settori  che  richiedono  tale estensione, corrispondente alla durata
del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento  a  gruppi  di
lavori  di  piu'  breve  periodo da svolgere presso diversi datori di
lavoro.
    4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato  le  condizioni
indicate  nel  permesso  di  soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza  per
il  rientro  in  Italia  nell'anno  successivo  per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai  cittadini  del  suo  stesso  Paese  che  non
abbiano  mai  fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo'  inoltre  convertire  il  permesso  di  soggiorno   per   lavoro
stagionale  in  permesso  di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
    5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono  stipulare  con
le  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati.    Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e
le   misure   per   assicurare  idonee  condizioni  di  lavoro  della
manodopera, nonche'  eventuali  incentivi  diretti  o  indiretti  per
favorire  l'attivazione  dei  flussi  e  dei  deflussi  e  le  misure
complementari relative all'accoglienza.
    6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del  permesso  di
soggiorno  per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.