Art. 29
                  Disposizioni a favore dei minori
    1.  Il  figlio  minore  dello  straniero con questi convivente e.
regolarmente soggiornante e' iscritto nel  permesso  di  soggiorno  o
nella  carta  di  soggiorno  di  uno o di entrambi i genitori fino al
compimento del quattordicesimo anno di eta'  e  segue  la  condizione
giuridica   del  genitore  con  il  quale  convive,  ovvero  la  piu'
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al  medesimo
limite  di eta' il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  e'  iscritto  nel  permesso  di
soggiorno  o  nella  carta  di  soggiorno dello straniero al quale e'
affidato e segue la condizione giuridica  di  quest'ultimo,  se  piu'
favorevole.   L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello
Stato  non  esclude  il  requisito  della  convivenza  e  il  rinnovo
dell'iscrizione.
    2.  Al  compimento  del  quattordicesimo  anno  di eta' al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o nella  carta  di  soggiorno  del
genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso
di  soggiorno  per  motivi  familiari valido fino al compimento della
maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.
    3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle  condizioni  di
salute  del  minore  che  si  trova  nel  territorio  italiano,  puo'
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un  periodo
di  tempo  determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della
presente legge.    L'autorizzazione  e'  revocata  quando  vengono  a
cessare  i  gravi  motivi  che  ne  giustificavano  il rilascio o per
attivita' del familiare incompatibili con le esigenze  del  minore  o
con  la  permanenza  in  Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  e  al  questore  per   gli
adempimenti di rispettiva competenza.
    4.  Qualora  ai  sensi della presente legge debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
 
          Nota all'art. 29:
            - Si riporta il testo dell'art. 4 della  legge  4  maggio
          1983,  n.  184 (Disciplina dell'adesione e dell'affidamento
          dei minori):
            "Art.  4.  -  L'affidamento  familiare  e'  disposto  dal
          servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o
          dal  genitore  esercente  la  potesta',  ovvero dal tutore,
          sentito il minore che ha compiuto gli  anni  dodici  e,  se
          opportuno, anche di eta' inferiore. Il giudice tutelare del
          luogo   ove   si   trova   il  minore  rende  esecutivo  il
          provvedimento con decreto.
            Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potesta' o
          del tutore, provvede  il  tribunale  per  i  minorenni.  Si
          applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
            Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere
          indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i
          tempi  e  i  modi  dell'esercizio  dei  poteri riconosciuti
          all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di
          presumibile  durata  dell'affidamento ed il servizio locale
          cui e' attribuita la vigilanza  durante  l'affidamento  con
          l'obbligo  di  tenere  costantemente  informati  il giudice
          tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che  si
          tratti  di  provvedimento  emesso  ai sensi del primo o del
          secondo comma.
            L'affidamento familiare  cessa  con  provvedimento  della
          stessa  autorita'  che lo ha disposto, valutato l'interesse
          del  minore,  quando  sia  venuta  meno  la  situazione  di
          difficolta'  temporanea della famiglia di origine che lo ha
          determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
          rechi pregiudizio al minore.
            Il giudice  tutelare,  trascorso  il  periodo  di  durata
          previsto  ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
          precedente,  richiede,   se   necessario,   al   competente
          tribunale   per   i   minorenni   l'adozione  di  ulteriori
          provvedimenti nell'interesse del minore.
            Il tribunale, sulla  richiesta  del  giudice  tutelare  o
          d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai
          sensi dello stesso comma".