Art. 3
                        Politiche migratorie
    1.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro,  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi  nell'assistenza  e  nell'integrazione  degli  immigrati  e le
organizzazioni dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale,  predispone  ogni tre anni il
documento programmatico relativo alla  politica  dell'immigrazione  e
degli  stranieri  nel  territorio  dello  Stato, che e' approvato dal
Governo  e  trasmesso  al  Parlamento.  Le   competenti   Commissioni
parlamentari  esprimono  il  loro  parere  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento del documento programmatico. Il  documento  programmatico
e'  emanato,  tenendo  conto  dei  pareri  ricevuti,  con decreto del
Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana.  Il   ministro   dell'Interno   presenta
annualmente  al  Parlamento  una  relazione  sui  risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
    2. Il documento programmatico indica le azioni e  gli  interventi
che  lo  Stato  italiano,  anche  in cooperazione con gli altri Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con
le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non  governative,  si
propone  di  svolgere  in  materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso  indica  altresi'
le  misure  di  carattere  economico  e  sociale  nei confronti degli
stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie  che
non debbono essere disciplinate con legge.
    3.  Il  documento  individua  inoltre  i  criteri generali per la
definizione dei  flussi  di  ingresso  nel  territorio  dello  Stato,
delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a  favorire  le  relazioni
familiari, l'inserimento sociale  e  l'integrazione  culturale  degli
stranieri  residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle
identita' culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti  con
l'ordinamento  giuridico,  e  prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei Paesi di origine.
    4. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sentiti i ministri interessati e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, sulla  base  dei  criteri  e
delle  altre  indicazioni del documento programmatico di cui al comma
1, le quote massime di stranieri da ammettere  nel  territorio  dello
Stato,  per  lavoro  subordinato,  anche  per  esigenze  di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei  ricongiungimenti
familiari  e  delle  misure  di  protezione  temporanea eventualmente
disposte a norma dell'articolo 18. I visti  di  ingresso  per  lavoro
subordinato,  anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati
entro  il  limite  delle  quote  predette.   In   caso   di   mancata
pubblicazione    dei    decreti   di   programmazione   annuale,   la
determinazione delle quote e' disciplinata  in  conformita'  con  gli
ultimi  decreti  pubblicati  ai  sensi della presente legge nell'anno
precedente.
    5.  Nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e  dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri  enti  locali
adottano  i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo
di  rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto  impediscono  il   pieno
riconoscimento  dei  diritti  e  degli  interessi  riconosciuti  agli
stranieri nel territorio dello  Stato,  con  particolare  riguardo  a
quelli  inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
    6. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare  di  concerto  con  il  ministro  dell'Interno,  si provvede
all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione,  in  cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la  regione,  gli  enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi  nel   soccorso   e   nell'assistenza   agli   immigrati,   le
organizzazioni  dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare  a
livello locale.
    7.  Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni  del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge.  Lo  stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
    8. Lo schema del documento programmatico di cui  al  comma  7  e'
trasmesso   al   Parlamento   per  l'acquisizione  del  parere  delle
Commissioni competenti per materia, che  si  esprimono  entro  trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere.