Art. 30
              Disposizioni concernenti minori affidati
                  al compimento della maggiore eta'
    1.  Al  compimento  della  maggiore  eta', allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni  di  cui  all'articolo
29, commi I e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo
2  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184, puo' essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro,  di
lavoro  subordinato  o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il
permesso di soggiorno per accesso al lavoro  prescinde  dal  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 21.
 
          Nota all'art. 30:
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio
          1983, n.  184 (per l'argomento v. nelle note all'art. 29):
            "Art. 2. - Il minore che sia temporaneamente privo di  un
          ambiente  familiare idoneo puo' essere affidato ad un'altra
          famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una  persona
          singola,  o  ad una comunita' di tipo familiare, al fine di
          assicurargli il mantenimento, l'educazione e  l'istruzione.
          Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare,
          e'  consentito  il  ricovero  del  minore in un istituto di
          assistenza pubblico o privato da realizzarsi di  preferenza
          nell'ambito della regione di residenza del minore stesso".