Art. 32
                Assistenza per gli stranieri iscritti
                   al Servizio sanitario nazionale
    1.  Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
e hanno parita' di trattamento  e  piena  uguaglianza  di  diritti  e
doveri  rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
    a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano  in  corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
    b)  gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto
il rinnovo del titolo  di  soggiorno,  per  lavoro  subordinato,  per
lavoro  autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario,  per  richiesta  di  asilo,  per  attesa  adozione,   per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
    2.  L'assistenza  sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle  more  dell'iscrizione  al  Servizio
sanitario  nazionale,  ai  minori  figli  di  stranieri  iscritti  al
Servizio sanitario nazionale e' assicurato, fino  dalla  nascita,  il
medesimo trattamento dei minori iscritti.
    3.  Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2, e' tenuto ad  assicurarsi  contro
il  rischio  di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero,  valida  sul   territorio   nazionale,   ovvero   mediante
iscrizione  al  Servizio  sanitario  nazionale,  valida  anche  per i
familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario  nazionale
deve  essere  corrisposto  a  titolo  di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito  complessivo  conseguito  nell'anno
precedente  in  Italia  e  all'estero.  L'ammontare del contributo e'
determinato con decreto del ministro della Sanita', di  concerto  con
il  ministro  del  Tesoro,  e non puo' essere inferiore al contributo
minimo previsto dalle norme vigenti.
    4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario  nazionale  puo'
essere altresi' richiesta:
    a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
    b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari,
ai  sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai  sensi
della legge 18 maggio 1973, n. 304.
    5.  I  soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione  al  Servizio   sanitario   nazionale,   a   titolo   di
partecipazione  alla  spesa,  un contributo annuale forfettario negli
importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui  al  comma
3.
    6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4 lettere a)
e b), non e' valido per i familiari a carico.
    7.  Lo  straniero  assicurato  al Servizio sanitario nazionale e'
iscritto nella azienda sanitaria locale  del  comune  in  cui  dimora
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
 
          Nota all'art. 32:
            -  Il  titolo  della  legge  18  maggio  1973, n. 304 (in
          Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1973, n. 155) e' il  seguente:
          "Ratifica    ed   esecuzione   dell'accordo   europeo   sul
          collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato
          a Strasburgo il 24 novembre 1969".